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RETTIFICA ERRORI / In Unico le correzioni per il 730

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Questo articolo è stato pubblicato il 05 settembre 2010 alle ore 08:00.

Con Unico 2010 (che chiude i battenti a fine mese) è anche possibile correggere la dichiarazione 730 presentato quest'anno per i reddito 2009. Può essere il caso del contribuente che, dopo avere presentato la dichiarazione annuale Iva, Irap, modello 730 o Unico, si accorge di avere commesso errori o dimenticato qualcosa: può così presentare una dichiarazione "correttiva nei termini", barrando sul frontespizio l'apposita casella.

Il 730 corretto con Unico
I contribuenti che hanno presentato il modello 730/2010 e si accorgono di avere commesso degli errori possono dunque, entro il 30 settembre, presentare un modello Unico persone fisiche. La correzione può comportare un maggior credito o un minore debito perché, ad esempio, il contribuente si era dimenticato di indicare nel 730 presentato delle spese deducibili o detraibili; in questo caso, la differenza, rispetto al credito o al debito risultante dal 730 potrà essere indicata a rimborso o a credito da portare in diminuzione delle imposte per l'anno successivo. La correzione può fare emergere però anche un maggiore debito o un minore credito. In questo caso si devono anche pagare con il modello F24 le somme dovute, compresa la differenza rispetto all'importo del credito risultante dal modello 730, che, a seguito della liquidazione del 730, è già stato rimborsato dal sostituto d'imposta.

Il contribuente che presenta Unico correttivo nei termini, e che esegue i versamenti di acconto sulla base del modello, per evitare di pagare anche l'acconto di novembre risultante dal modello 730/2010 presentato, deve comunicare al proprio datore di lavoro, entro il 30 settembre 2010, che non intende eseguire l'acconto in scadenza il 30 novembre. In ogni caso potrà recuperare la differenza quando presenterà il 730/2011 o Unico 2011, riportando gli acconti fatti e quelli trattenuti dal sostituto d'imposta

Un esempio a due vie
Per illustrare un esempio di correzione, prendiamo il caso di un modello 730 congiunto. Poiché non esiste il modello Unico congiunto, infatti, marito e moglie devono presentare in via telematica, entro il 30 settembre, due modelli Unico distinti, completi in tutte le loro parti, che sostituiscono integralmente il modello 730/2010 congiunto già presentato. Per continuare l'esempio si può illustrare il caso di un contribuente che, dopo avere presentato il modello 730/2010 congiunto con la moglie, si accorge di avere indicato degli oneri detraibili non spettanti (deduzione per figlio a carico).

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Tags Correlati: F24 | Versamenti al fisco

 

Nel caso di due modelli Unico correttivi di un 730 congiunto, marito e moglie versano la differenza dovuta. Il marito, indica al rigo RN41, Irpef da trattenere o da rimborsare risultante dal modello 730/2010, l'importo di 129 euro, che è stato "trattenuto dal sostituto d'imposta". Poiché a seguito delle minori detrazioni spettanti, la differenza Irpef dovuta è pari a 478 euro (rigo RN34), egli deve ancora versare 349 euro a titolo di saldo Irpef (478 meno 129), che pagherà entro il 15 settembre 2010, unitamente all'acconto Irpef 2010. I versamenti saranno effettuati con l'F24, avvalendosi del ravvedimento cosiddetto "lungo", più le sanzioni del 3% e gli interessi dell'1% annuo, da calcolare a partire dal 17 giugno 2010, fino al 15 settembre 2010. La moglie, che nel 730/2010 chiudeva con un saldo a zero, chiude ora con un debito Irpef di 376 euro, con il conseguente pagamento del saldo dell'addizionale regionale e comunale oltre all'acconto per quest'ultima.

VERSO LA SCADENZA DI FINE MESE
Ravvedimento lungo
I contribuenti che hanno eseguito in ritardo i versamenti di Unico 2010, in scadenza ordinaria al 16 giugno 2010, possono beneficiare del ravvedimento "lungo", effettuando il pagamento tardivo entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione. Per i pagamenti effettuati entro il 15 settembre 2010, con il modello F24 si devono pagare anche gli interessi annui dell'1%, che si calcolano per ogni giorno successivo alla scadenza fino al giorno di pagamento compreso; è anche dovuta la sanzione del 3 per cento

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