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Questo articolo è stato pubblicato il 09 settembre 2010 alle ore 08:01.
MILANO
Si riaccende la bagarre sul filtro in Cassazione. Tutta colpa dell'ordinanza delle Sezioni unite della Cassazione (si veda «Il Sole 24 Ore» di ieri) con la quale il giudizio di inammissbilità per il ricorso difforme dall'orientamento consolidato della giurisprudenza della stessa Cassazione è stato convertito in una più corretta manifesta infondatezza. Una questione che non resta confinata a una semplice diversa qualificazione giuridica, ma che ha riaperto polemiche e rilanciato preoccupazioni su una delle norme più contestate, soprattutto dall'avvocatura, della riforma del processo civile in vigore dall'estate 2009.
Gli avvocati sono così tornati all'offensiva. Per Maurizio De Tilla presidente dell'Oua, infatti, «il filtro del 2009 ha come obiettivo, ci ricorda ora la Cassazione, un bilanciamento tra diritto delle parti al ricorso in accordo con l'articolo 111 della Costituzione e la concreta possibilità di esercizio della funzione di giudice di legittimità. Una funzione che deve potere contare su un'equilibrata distribuzione delle risorse in maniera da fornire orientamenti stabili».
«L'Oua – conclude De Tilla – aveva pienamente ragione quando affermava che l'articolo 360 bis del Codice di procedura civile sul filtro in Cassazione è incostituzionale. Non può essere messo in dubbio che il diritto costituzionale di ricorrere in Cassazione per violazione di legge ha come conseguenza il diritto a una pronuncia della Corte che dica se la violazione di legge denunciata vi è stata o meno. Stabilire che il ricorso non è sempre ammesso ma può essere ammesso o no a discrezione della Corte di cassazione significa violare il preciso dettato costituzionale».
Ampiezza del margine di discrezionalità e rischi per l'intero meccanismo del filtro che la stessa Cassazione si è preoccupata ieri di smentire con una nota che sottolinea come «in realtà, la pronuncia delle Sezioni unite intende valorizzare il presupposto culturale della recente innovazione legislativa, che è tesa a rafforzare la posizione della Cassazione come "Corte del precedente", indipendentemente dalla formula di inammissibilità o di rigetto del ricorso. Pertanto, l'ambito di operatività del "filtro" rimane immutata».