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Questo articolo è stato pubblicato il 11 settembre 2010 alle ore 08:00.
Processo nuovo, termini nuovi. Dal 16 settembre gli avvocati dovranno cimentarsi con le modifiche dei termini introdotti dal nuovo Codice del processo amministrativo. Le novità sono numerose e riguardano tanto le diverse azioni proponibili, quanto i riti speciali. Ma non per i vecchi processi: il codice prevede che i termini in corso alla sua entrata in vigore seguono la disciplina previgente.
Limitando l'analisi al processo di legittimità (azione di annullamento), nulla cambia per il termine di proposizione del ricorso: 60 giorni per notificarlo all'ente pubblico che ha adottato l'atto impugnato e ad almeno un controinteressato. Anche per l'instaurazione del giudizio restano fermi i tradizionali (perentori) di 30 giorni dall'ultima notificazione, ma fugando ogni incertezza l'articolo 45 del Codice specifica che essa deve essersi «perfezionata anche per il destinatario». Sia per il primo sia per il secondo grado è stato invece dimezzato (a un anno) il termine per l'istanza di fissazione dell'udienza (che però, nella prassi, molti Tar hanno sempre chiesto che venisse presentata al momento del deposito del ricorso, specie se munito di domanda cautelare).
I termini per la costituzione dell'amministrazione resistente e dei contro interessati passano poi da 20 a 60 giorni (anche per l'eventuale deposito dell'atto impugnato da parte dell'amministrazione), con l'ulteriore differenza che la decorrenza scatta dal perfezionamento nei loro confronti della notificazione del ricorso e non dal deposito dello stesso. I contraddittori devono però osservare limiti più onerosi per produrre memorie e documenti: rispettivamente fino a 30 e 40 giorni liberi prima dell'udienza, sia nel giudizio dinanzi al Tar sia in quello avanti il Consiglio di stato. Una modifica importante per la tutela della parità delle armi, perché in questo modo il ricorrente non dovrà più leggersi le difese il giorno prima dell'udienza, per poi tentare di ribattere oralmente durante la stessa, potendo invece replicare per iscritto (fino a 20 giorni liberi prima del processo).
Raddoppiato il termine per proporre ricorso incidentale (60 giorni dalla ricevuta notifica del ricorso principale), mentre risultano triplicati (da 10 a 30) i giorni per il suo deposito. A loro volta, per depositare documenti e memorie le altre parti hanno a disposizione non più 10, ma 60 giorni (termine ordinatorio).