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Questo articolo è stato pubblicato il 12 settembre 2010 alle ore 14:12.
Il processo di telematizzazione delle certificazioni di malattia si arricchisce di un ulteriore tassello. Con la recente circolare n. 119/2010 l'Inps ha, infatti, fornito le indicazioni in merito al flusso di invio delle attestazioni di malattia alla casella di Pec (posta elettronica certificata) indicata dal datore di lavoro. Tale sistema si inserisce nel più ampio impianto ispirato ai principi di sviluppo delle tecnologie della comunicazione nell'azione amministrativa (Codice dell'amministrazione digitale).
Quando il dipendente si ammala, i medici del Servizio sanitario nazionale e quelli in regime di convenzione sono obbligati a trasmettere – per via telematica – il certificato di malattia del lavoratore al sistema di accoglienza centrale (Sac) fornito dal ministero dell'Economia. Il Sac, a sua volta, provvede a inoltrare il certificato all'Inps e ad attribuire il numero identificativo. Il medico stampa il certificato e l'attestato e li consegna al lavoratore.
Nel dettaglio, il certificato contiene i dati della diagnosi e/o il codice nosologico (si tratta di una codifica numerica che permette di riconoscere, a livello internazionale, il tipo di malattia o di trauma) e il numero; l'attestato di malattia per il datore di lavoro è, invece, sprovvisto della diagnosi. L'Inps – da parte sua – individua, tramite i dati dell'intestatario del certificato, il datore di lavoro al quale rende disponibili sul proprio sito internet, previo riconoscimento mediante Pin, le funzioni di consultazione e di stampa degli attestati. Le medesime attività vengono anche consentite ai lavoratori che, in relazione alle credenziali di accesso utilizzate, possono visualizzare tutti i certificati (accesso con Pin) o un solo attestato (accesso con codice fiscale e numero del certificato).
I lavoratori malati che hanno diritto all'indennità economica a carico dell'Inps, non sono più tenuti a trasmettere all'Istituto il certificato di malattia, eccetto i casi di impossibilità di invio telematico.
Permane, invece, per i dipendenti l'obbligo di recapitare o di trasmettere (tramite raccomandata con avviso di ricevimento)al datore di lavoro, il certificato di malattia in forma cartacea consegnatogli dal medico, entro due giorni dal rilascio. Tale onere può, tuttavia, venir meno laddove i datori di lavoro si avvalgano del nuovo servizio messo loro a disposizione dall'Inps: l'invio degli attestati di malattia a una casella di Pec precedentemente indicata. Per fruire del nuovo servizio, i datori devono inoltrare richiesta a uno degli indirizzi di posta certificata di una sede Inps (reperibili sul sito www.inps.it) utilizzando lo stesso indirizzo di Pec al quale dovranno essere destinati i documenti telematici che l'Inps ha ricevuto dai medici. La richiesta deve contenere la matricola Inps (possono essere abbinate all'indirizzo di Pec anche più matricole, purché riferite alla medesima azienda) e l'indicazione del formato di invio dei documenti (txt o xml). Ricevute le istanze datoriali, sarà l'Inps a inoltrare, giornalmente, gli attestati ricevuti dal Sac agli indirizzi di comunicati, nel formato richiesto.