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Questo articolo è stato pubblicato il 13 settembre 2010 alle ore 08:02.
I sindacati hanno diritto a tre ore di permesso annuo per indire assemblee, a prescindere da quante sono le sigle che hanno sottoscritto il contratto collettivo nazionale. Questo il principio espresso dalla sezione Lavoro della Cassazione con la sentenza n. 18838 dello scorso 30 agosto.
Il fatto
All'interno di una società privata, la Fim-Cisl, Uilm-Uil e Fiom-Cgil usufruiscono di un'ora ciascuna di riunione retribuita durante l'orario di lavoro, la Cgil, successivamente, chiede di fissare un'altra assemblea, ma l'azienda non lo consente poiché esaurite le tre ore previste dalla legge. Il sindacato ricorre in giudizio sollevando l'eccezione di comportamento antisindacale: le tre ore annue a diposizione non vanno calcolate complessivamente, ma spettano singolarmente a ogni associazione aderente all'accordo.
La tesi dei giudici
I giudici come prima cosa ricordano che l'articolo 20 dello Statuto dei lavoratori distingue tra assemblee fuori dall'orario di lavoro, per le quali non esistono limiti temporali, e quelle durante l'orario, con conservazione della contribuzione, sulle quali viene imposto un tetto di dieci ore annuali. Di queste, sempre secondo le norme, tre spettano alle Rsu e le restanti sette alle rappresentanze sindacali aziendali. Il Collegio, poi, passa a esaminare l'interpretazione della legge fornita dalla Fiom- Cgil in base alla quale il diritto di indire assemblee riconosciuto alle organizzazioni sindacali per tre delle dieci ore annuali spetta non all'insieme delle associazioni, bensì a ciascuna di loro. In questo modo il numero delle ore diventerebbe multiplo di tre a seconda di quante sono le organizzazioni aderenti alle associazioni sottoscrittrici del contratto. Quindi: nove se sono tre, dodici se sono quattro, quindici se sono cinque, e così via.
Secondo la Cassazione, però, questo diritto (tre ore annuali) può essere esercitato dalle organizzazioni firmatarie, singolarmente o congiuntamente, ma solo all'interno di un monte ore complessivo. Se le parti, infatti, avessero voluto concordare una soluzione diversa lo avrebbero precisato utilizzando un'espressione adeguata, del tipo: tre ore «per ciascuna associazione».
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