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Questo articolo è stato pubblicato il 13 settembre 2010 alle ore 08:07.
Una decisione che l'intermediario deve assumere con il contribuente prima dell'invio della dichiarazione riguarda il destinatario della comunicazione dell'esito della liquidazione operata dalle Entrate, ai sensi dell'articolo 2-bis del Dl n. 203/2005. A seconda di come vengono (o meno) barrate le apposite caselle poste in corrispondenza della sottoscrizione della dichiarazione, infatti, l'agenzia delle Entrate invia tale esito alternativamente:
eper via telematica agli intermediari abilitati che si sono assunti, oltre a quello della trasmissione della dichiarazione, anche l'impegno specifico di ricevere tale comunicazione. Essi, entro 30 giorni, hanno l'obbligo di informare il contribuente di quanto ricevuto;
rmediante raccomandata direttamente al contribuente, qualora non vi sia l'impegno dell'intermediario.
Mentre nel secondo caso il contribuente ha solo 30 giorni di tempo dalla ricezione per regolarizzare la propria posizione, facendo valere la correttezza del proprio operato o versando la sanzione con la riduzione ad 1/3, nella prima ipotesi questo termine si allunga fino a 90 giorni, in considerazione del fatto che i 30 a disposizione del contribuente decorrono dal sessantesimo giorno successivo alla trasmissione telematica della comunicazione all'intermediario.
Occorre quindi fare attenzione a scegliere la procedura desiderata e ad indicarla correttamente nel frontespizio. Esiste un orientamento giurisprudenziale (ad esempio Ctr Napoli, sezione V, sentenza 10 marzo 2008 n. 52) secondo cui, essendo la comunicazione al contribuente dell'esito della liquidazione prevista dallo Statuto del contribuente (articolo 6 legge n. 212/2000), l'assenza di tale preavviso renderebbe nulla la conseguente iscrizione a ruolo dei tributi.
Il domicilio
Un altro riquadro specifico del frontespizio è dedicato alla (facoltativa) indicazione da parte del contribuente (anche se residente all'estero) di un «domicilio per la notificazione degli atti», ai sensi dell'articolo 60, comma 1, del Dpr 600/73. Si tratta di un indirizzo diverso rispetto a quello della residenza anagrafica o della sede indicato nei precedenti righi di Unico, e che individua il luogo ove si preferisce siano notificati gli atti o gli avvisi provenienti dall'agenzia delle Entrate (ad esempio, presso lo studio dell'intermediario che trasmette la dichiarazione, il quale fungerà così anche da domiciliatario). Le istruzioni fanno presente che questa facoltà è ammessa anche per modificare un domicilio precedentemente eletto, e che la stessa può essere esercitata anche al di fuori di Unico, tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento da indirizzare al competente ufficio del l'agenzia delle Entrate.