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Questo articolo è stato pubblicato il 13 settembre 2010 alle ore 08:07.
Il ruolo del professionista come firmatario del modello Unico può non essere quello dell'intermediario chiamato alla trasmissione del modello, ma, con riferimento ai soggetti Ires, può consistere in quello del soggetto incaricato del controllo legale, chiamato in quanto tale a sottoscrivere i modelli Unico e Irap di società ed enti in cui svolge il proprio incarico.
La previsione
L'articolo 1, commi 92 e 94, della Finanziaria 2008 ha modificato in modo incisivo le norme che trattano della sottoscrizione del modello Unico per le società dotate di organo di controllo, prevedendo all'articolo 1, comma 5, del Dpr 322/98, la firma obbligatoria di (tutti i) soggetti incaricati del controllo legale, e prevedendo – all'articolo 9, comma 5, del Dlgs 471/97 – una specifica sanzione qualora, ricorrendone i presupposti, tale sottoscrizione dei modelli Ires e Irap, accompagnata dall'omissione di rilievi o di un giudizio negativo nella relazione di cui all'articolo 2409-ter del codice civile (si veda ora l'articolo 14 del Dlgs 93/2010), sia apposta su una dichiarazione poi rivelatasi infedele. La sanzione amministrativa prevista per i revisori incontra il limite del 30% del compenso contrattuale relativo all'attività di redazione della relazione di revisione e, comunque, non può superare l'imposta effettivamente accertata a carico della società. Resta fermo che, in caso di mancata sottoscrizione della dichiarazione dei redditi o dell'Irap, si applica l'apposita sanzione da 258 a 2.065 euro.
Il problema
Cosa accade quando, ad esempio per un ordinario mutamento del soggetto incaricato del controllo legale intervenuto in occasione dell'assemblea di bilancio concomitante con la fine del precedente mandato, il soggetto che ha firmato la relazione di revisione non è più in carica all'atto della presentazione di Unico? Il tenore letterale delle disposizioni introdotte – applicabili a partire dal bilancio 2008 per i soggetti con esercizi coincidenti con l'anno solare – sembra collegare la nuova sanzione alla combinazione tra omissione dei rilievi nella relazione al bilancio e sottoscrizione della dichiarazione, di modo che essa sembrerebbe inapplicabile laddove i due adempimenti facessero capo a soggetti differenti.