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Questo articolo è stato pubblicato il 13 settembre 2010 alle ore 08:02.
Per gli intermediari abilitati alla trasmissione telematica del modello Unico (anche in versione “Mini”), così come per gli altri modelli dichiarativi (Irap e, se non inviata anticipatamente, l'eventuale dichiarazione Iva non unificata), settembre è il mese dei controlli, delle stampe e, più in generale, degli adempimenti preventivi e successivi all'invio. La procedura di verifica, autenticazione e trasmissione dei file tramite il sistema Entratel è oramai rodata, ma è sempre opportuno verificare con attenzione, in quanto eventuali errori sono specificatamente sanzionati e le Direzioni regionali dell'agenzia delle Entrate dispongono di appositi uffici di “audit esterno” dedicati anche ad individuare e perseguire tali irregolarità.
Se il contribuente non si avvale della trasmissione diretta della dichiarazione ma la presenta a un intermediario abilitato, deve consegnargli la propria dichiarazione originale sottoscritta. L'invio telematico è possibile anche nei (pochi) casi in cui la presentazione è ancora ammessa in forma cartacea in posta e, rispetto a quest'ultima, consente di avere a disposizione tre mesi in più di tempo utile. L'intermediario ha facoltà di accettare o meno l'incarico di trasmettere la dichiarazione compilata dal contribuente: è, invece, tenuto a trasmettere le dichiarazioni da lui predisposte.
I compiti
L'intermediario abilitato è soggetto ad una serie di obblighi:
- rilasciare al dichiarante, contestualmente alla ricezione della dichiarazione o all'atto dell'assunzione dell'incarico per la sua predisposizione, l'impegno a presentare per via telematica all'agenzia delle Entrate i dati in essa contenuti, precisando se la dichiarazione gli è stata consegnata già compilata o se verrà da lui predisposta. Tale impegno deve essere datato e sottoscritto, anche se è rilasciato in forma libera. La data dell'impegno, unitamente alla sottoscrizione e all'indicazione del proprio codice fiscale, dovrà essere riportata nello specifico riquadro «Impegno alla presentazione telematica» posto nel frontespizio della dichiarazione;
- rilasciare al dichiarante, entro 30 giorni dal termine previsto per la presentazione della dichiarazione per via telematica (e quindi entro il 30 ottobre), l'originale della dichiarazione i cui dati sono stati trasmessi, debitamente sottoscritta dal contribuente, unitamente a copia della comunicazione dell'agenzia delle Entrate che ne attesta l'avvenuto ricevimento. Questa comunicazione ha una importanza fondamentale, atteso che costituisce la prova per il dichiarante di avvenuta presentazione della dichiarazione e deve essere conservata dal medesimo, unitamente all'originale della dichiarazione e alla restante documentazione, per il periodo previsto per i controlli (articolo 43 Dpr 600/1973), che, per quest'anno, è il 31 dicembre 2014. Senza questo documento, la dichiarazione è da considerare omessa, il che, al di là delle responsabilità dell'intermediario, comporta rilevanti conseguenze per il contribuente;