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Questo articolo è stato pubblicato il 13 settembre 2010 alle ore 08:06.
La Ctr Lazio ha affermato, nella sentenza n. 372 del 5 luglio, l'irrilevanza dell'utilizzo, da parte di un professionista, di un immobile strumentale ai fini del l'esclusione dall'assoggettamento all'Irap in assenza di un'autonoma organizzazione. Il caso esaminato riguardava un commercialista che aveva dedotto le quote di ammortamento e le spese condominiali e di riscaldamento relative a un appartamento di 80 mq, di sua proprietà, utilizzato anche da altri professionisti. La Ctr ha rilevato che l'agenzia delle Entrate, nella circolare n. 45/E del 2008, non ha inserito la proprietà dell'immobile strumentale per l'esercizio dell'attività professionale e i relativi costi di gestione tra gli indici dell'esistenza di un'autonoma organizzazione e che gli stessi non assumono, di conseguenza, rilevanza ai fini dell'assoggettamento all'Irap.
È una fattispecie ricorrente su cui né l'Agenzia né la Cassazione si sono ancora espresse chiaramente. La Suprema corte finora ha affermato la non sussistenza del requisito dell'organizzazione nell'ipotesi in cui il professionista si avvaleva, tra l'altro, anche di "locali" (sentenza n. 8834 del 14 aprile 2009) e nel caso di un avvocato che esercitava la propria attività in uno «studio ubicato nel l'abitazione e arredato con libreria, fax e videoscrittura» (ordinanza n. 15110 del 2009).
Le Entrate hanno evidenziato, nella circolare n. 45/E del 2008, che i giudici di legittimità hanno in più occasioni affermato che sussiste autonoma organizzazione qualora il professionista disponga di uno «studio attrezzato». Non risulta chiara l'effettiva portata di tale affermazione, che, se si dovesse riferire al caso in cui il professionista utilizzi un immobile per lo svolgimento dell'attività, porrebbe il problema di determinare in presenza di quali condizioni lo stesso si possa ritenere «attrezzato». Si ritiene che l'Agenzia abbia in tal modo inteso riferirsi genericamente a tutti i requisiti necessari affinché sia configurabile l'autonoma organizzazione.
In questo scenario, la lettura della Ctr Lazio appare rilevante e potrebbe essere estesa anche ai casi di studi utilizzati in locazione, anche finanziaria, o in comodato. In caso contrario, potrebbero fruire dell'esclusione dall'Irap solo i professionisti in grado di svolgere la loro attività presso i clienti o che possiedono un'abitazione principale tale da consentire l'uso promiscuo a fini personali o familiari e professionali.