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Nessun formalismo per il rimborso delle spese mediche

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Questo articolo è stato pubblicato il 13 settembre 2010 alle ore 08:02.


Nessun formalismo per ottenere la restituzione delle spese mediche sostenute al l'estero. È sufficiente comunicare il verificarsi dell'evento coperto da garanzia per ottenere le indennità previste dal contratto assicurativo. A stabilirlo la sentenza 18709/2010 della Cassazione.
Coinvolta nei fatti una donna che chiedeva alla propria assicurazione il rimborso delle spese mediche e cura sostenute per un ricovero subito in un ospedale oltreoceano. In primo grado, il tribunale dichiarava prescritto il diritto perché la donna non aveva richiesto espressamente le indennità derivanti dal contratto assicurativo nei termini di legge. In seguito, la Corte d'appello respingeva il ricorso della donna e confermava la sentenza. In particolare, il giudice di merito affermava che le lettere inviate dalla donna non valevano a costituire in mora l'assicurazione «perché prive di richiesta scritta di adempimento idonea a manifestare l'inequivoca volontà di esercitare il diritto». In sostanza, le missive si limitavano a descrivere i fatti che avevano determinato il ricovero senza chiedere il rimborso delle spese sostenute. La denuncia di malattia non è in sé un atto di costituzione in mora perché ha lo scopo di consentire all'assicurazione i controlli necessari per accertare le cause del sinistro.
La donna ricorre in Cassazione osservando che l'articolo 2952 del Codice civile – richiamato dal giudice del merito – non prevede formule sacramentali per la comunicazione all'assicuratore della richiesta indennitaria. Pertanto, le lettere inviate dopo le dimissioni dall'ospedale erano idonee a sospendere il corso della prescrizione del diritto al rimborso delle spese mediche sostenute. La Suprema corte accoglie le osservazioni e ribalta la decisione, affermando che «in tema di polizza assicurativa per malattia e infortuni, l'atto scritto con cui l'assicurato denuncia all'assicurazione il verificarsi del l'evento coperto dalla garanzia è idoneo a esprimere la volontà di esercitare i diritti previsti nel contratto».
In primo luogo, i giudici di legittimità escludono che nel caso possa essere applicato l'articolo 2952, calzante più con la responsabilità civile. Viceversa, nell'analisi del magistrato la norma da richiamare è l'articolo 1219. L'atto di costituzione in mora – si legge – idoneo ad integrare atto interruttivo della prescrizione, non è soggetto a rigore di forme, all'infuori della scrittura, e quindi non richiede l'uso di formule solenni né l'osservanza di particolari adempimenti, essendo sufficiente che il creditore manifesti chiaramente, con qualsiasi scritto diretto al debitore e portato comunque a sua conoscenza, la volontà di ottenere il soddisfacimento del proprio diritto (Cassazione 15766/2006). In pratica, la donna denunciando la malattia all'assicurazione ha espresso chiaramente la volontà di avvalersi del diritto previsto dalla polizza assicurativa: il rimborso delle spese mediche sostenute all'estero. Con ciò sospendendo i termini prescrizionali.

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Tags Correlati: Corte d'Appello | Corte di Cassazione | Norme sulla giustizia |

 

Una lettura in linea con la giurisprudenza che mette in evidenza lo scopo di costituire in mora il debitore attraverso un qualsiasi scritto con il quale il creditore manifesti in forma non equivoca l'intenzione di ottenere l'adempimento della propria obbligazione (tra le tante Cassazione 2481/2007).
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