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Questo articolo è stato pubblicato il 13 settembre 2010 alle ore 08:05.
Redditometro due volte sotto i riflettori. Da un lato, dopo i cambiamenti introdotti dalla manovra estiva (Dl 78/10 convertito dalla legge 122/10), contribuenti e professionisti attendono di conoscere i nuovi indici di capacità contributiva e il loro effettivo funzionamento per gli accertamenti a partire dai redditi 2009. Dall'altro, sono in corso gli accertamenti con il vecchio strumento. Al vaglio degli uffici, in particolare, i redditi 2005 e 2006 e non mancano a riguardo alcuni nodi problematici. Uno di questi riguarda il computo o meno delle deduzioni per carichi familiari e per progressività dell'imposta.
La liquidazione
L'articolo 38, comma 7, del Dpr 600/73, nella versione antecedente le modifiche apportate dal Dl 78/10, stabilisce che «dal reddito complessivo determinato sinteticamente non sono deducibili gli oneri di cui all'articolo 10». Questa indicazione normativa comporta che una volta determinato il nuovo reddito sintetico, la liquidazione dell'imposta dovrebbe avvenire nei modi ordinari, salvo il fatto che gli oneri deducibili non sono rilevanti. Già su questo punto il testo normativo pone qualche interrogativo. La ratio dell'accertamento sintetico dovrebbe essere la determinazione di un nuovo reddito complessivo a partire dal quale calcolare ordinariamente la nuova e maggiore imposta. Questi interrogativi, evidentemente, sono stati fatti propri dal legislatore del Dl 78/10 quando nel nuovo comma 7 dell'articolo 38 Dpr 600/73 ammette la deduzione degli oneri di cui all'articolo 10.
Ma la questione specifica che riguarda le annualità 2005 e 2006 è rappresentata dalle deduzione per carichi familiari e progressività dell'imposta. Proprio per questi due anni, la legge 311/2004 (Finanziaria 2005) aveva trasformato le detrazioni in deduzioni, decrescenti in funzione dell'entità del reddito complessivo. Ora, dal momento che dal reddito sintetico vengono dedotte solo le detrazioni d'imposta, alcuni uffici potrebbero in sede di accertamento non considerare le somme spettanti per carichi familiari e progressività dell'imposta nella riliquidazione del reddito.
Le valutazioni
A tal proposito, in virtù del testo normativo dell'articolo 38 del Dpr 600/73 vigente per quegli anni, sono necessarie almeno tre considerazioni.