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Questo articolo è stato pubblicato il 13 settembre 2010 alle ore 08:06.
La sicurezza sul lavoro nata dal Dlgs n. 81/2008 ha, in primis, un forte impatto giuridico, organizzativo e tecnico sulla struttura specifica formata da datore di lavoro per la sicurezza, suoi eventuali delegati gestionali, preposti, responsabile ed addetti del servizio di prevenzione e protezione e medico competente.
Questo ambito organizzativo aziendale ha come esclusiva mission la tutela della salute sul lavoro e, pertanto, ad esso si rivolge, in primo luogo, il legislatore, quando chiarisce quale sia il bene giuridico da proteggere (articolo 2, comma 1, lettera o).
La più recente normativa, tuttavia, non modifica formalmente i ruoli e i compiti di esso, che restano, in apparenza, immutati rispetto al passato, ma piuttosto li cambia, dall'interno, arricchendoli, implicitamente, attraverso la nuova "idea" di salute. L'esempio più evidente è rappresentato dal dover valutare «tutti i rischi»: il datore e il suo staff devono effettuare questo compito in modo nuovo, non perché sia cambiato, in senso formale, il compito, ma perchè esso va rapportato non più alla pura integrità fisica del lavoratore, ma alla più complessa salute come benessere.
Di conseguenza, si ampliano le attività tecniche collegate alla valutazione in senso stretto, previste all'articolo 28 comma 2 del Dlgs n. 81: per fare due esempi, le misure di prevenzione attuate dovranno tenere presente quanto emerso dalla valutazione anche dei rischi di natura organizzativa, mentre il programma delle misure opportune per garantire il miglioramento della sicurezza dovrà essere rapportato alla massima soglia di salute normativamente prescritta.
Va, di conseguenza, riletto il senso dei compiti della struttura e deve cambiare, in parte, il modus agendi dei singoli soggetti. Così, ad esempio, il datore, come in passato, deve scegliere il responsabile del servizio tenendo presente le competenze previste dalla legge, ma, alla luce del nuovo focus della tutela, egli deve scegliere un Responsabile di prevenzione che sia anche in grado fattivamente di capire la portata della nuova idea di salute presente nel testo legislativo, indirizzando gli sforzi tecnici del Servizio in tal senso.