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Questo articolo è stato pubblicato il 13 settembre 2010 alle ore 08:03.
Le ipotesi di anticipata interruzione del contratto di leasing non sono state così infrequenti nella fase più critica della congiuntura economica. A tale riguardo va registrato un orientamento di legittimità espresso nella sentenza n. 17190/09 con cui la Cassazione si è pronunciata sulla deducibilità dei canoni di locazione finanziaria nel caso in cui il contratto di leasing, a seguito di risoluzione anticipata, abbia una durata effettiva inferiore a quella minima stabilita dall'articolo 102, comma 7, del Tuir. La norma, di matrice antielusiva, prevede che la deducibilità dei canoni per l'impresa utilizzatrice è subordinata al rispetto di una durata minima contrattuale, attualmente fissata in misura pari a 2/3 del periodo di ammortamento del bene (comunque non inferiore ad 11 e non superiore a 18 anni in caso di immobili).
L'esigenza
Il requisito della durata minima risponde all'esigenza di evitare manovre elusive da parte dell'impresa utilizzatrice mediante l'acquisizione di un bene in leasing e la deduzione dei canoni in un arco temporale notevolmente più breve rispetto a quello previsto per l'ammortamento dello stesso bene in proprietà. Vista la finalità della norma, l'amministrazione finanziaria aveva chiarito che con l'espressione «durata del contratto» doveva intendersi la durata contrattualmente «prevista» e non quella «effettiva», restando pertanto irrilevante la circostanza che la durata «effettiva» del contratto risultasse successivamente inferiore, a seguito del riscatto anticipato del bene (risoluzione n. 183/E/2000). Le medesime argomentazioni si possono ritenere valide per la risoluzione anticipata.
I giudici di legittimità hanno, invece, sostenuto che in caso di risoluzione anticipata di un contratto di leasing immobiliare che determini una durata effettiva dello stesso inferiore a quella minima fiscale, si realizza in capo all'utilizzatore una sopravvenienza attiva pari ai canoni dedotti nei periodi d'imposta precedenti.
Il problema si pone nell'allineamento delle conclusioni della sentenza n. 17190/2009 con la ratio della norma. Se il requisito della durata minima fiscale è volto a contrastare la stipula di contratti di leasing di durata molto breve al solo fine di accelerare il periodo di ammortamento fiscale del bene, è evidente come tale obiettivo non possa essere perseguito in caso di risoluzione anticipata – ovvero riscatto anticipato – di contratti la cui durata originaria sia superiore a quella minima fiscale.