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Risoluzione alla prova della durata minima

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Questo articolo è stato pubblicato il 13 settembre 2010 alle ore 08:03.

Le ipotesi di anticipata interruzione del contratto di leasing non sono state così infrequenti nella fase più critica della congiuntura economica. A tale riguardo va registrato un orientamento di legittimità espresso nella sentenza n. 17190/09 con cui la Cassazione si è pronunciata sulla deducibilità dei canoni di locazione finanziaria nel caso in cui il contratto di leasing, a seguito di risoluzione anticipata, abbia una durata effettiva inferiore a quella minima stabilita dall'articolo 102, comma 7, del Tuir. La norma, di matrice antielusiva, prevede che la deducibilità dei canoni per l'impresa utilizzatrice è subordinata al rispetto di una durata minima contrattuale, attualmente fissata in misura pari a 2/3 del periodo di ammortamento del bene (comunque non inferiore ad 11 e non superiore a 18 anni in caso di immobili).
L'esigenza
Il requisito della durata minima risponde all'esigenza di evitare manovre elusive da parte dell'impresa utilizzatrice mediante l'acquisizione di un bene in leasing e la deduzione dei canoni in un arco temporale notevolmente più breve rispetto a quello previsto per l'ammortamento dello stesso bene in proprietà. Vista la finalità della norma, l'amministrazione finanziaria aveva chiarito che con l'espressione «durata del contratto» doveva intendersi la durata contrattualmente «prevista» e non quella «effettiva», restando pertanto irrilevante la circostanza che la durata «effettiva» del contratto risultasse successivamente inferiore, a seguito del riscatto anticipato del bene (risoluzione n. 183/E/2000). Le medesime argomentazioni si possono ritenere valide per la risoluzione anticipata.
I giudici di legittimità hanno, invece, sostenuto che in caso di risoluzione anticipata di un contratto di leasing immobiliare che determini una durata effettiva dello stesso inferiore a quella minima fiscale, si realizza in capo all'utilizzatore una sopravvenienza attiva pari ai canoni dedotti nei periodi d'imposta precedenti.
Il problema si pone nell'allineamento delle conclusioni della sentenza n. 17190/2009 con la ratio della norma. Se il requisito della durata minima fiscale è volto a contrastare la stipula di contratti di leasing di durata molto breve al solo fine di accelerare il periodo di ammortamento fiscale del bene, è evidente come tale obiettivo non possa essere perseguito in caso di risoluzione anticipata – ovvero riscatto anticipato – di contratti la cui durata originaria sia superiore a quella minima fiscale.

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Tags Correlati: Corte di Cassazione | Norme sulla giustizia

 

In entrambe le ipotesi, infatti, la società utilizzatrice avrà dedotto – per il periodo di vigenza del contratto – canoni non eccedenti quelli massimi e all'atto dell'interruzione anticipata del contratto dovrà, rispettivamente, restituire il bene alla società di leasing (in caso di risoluzione anticipata), ovvero potrà acquisirne la proprietà previo pagamento dei canoni residui attualizzati (in caso di riscatto anticipato), senza che questi eventi possano accelerare la deducibilità del costo del bene.
Fuori campo
La problematica, comunque, non riguarda gli utilizzatori Ias adopter, per i quali non sussiste alcun vincolo sulla durata minima contrattuale. Lo Ias 17 prevede l'imputazione a conto economico (e quindi la deducibilità) della sola quota di ammortamento, oltre alla componente finanziaria, rendendo pertanto superflua l'applicazione della norma sulla durata minima.
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