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Questo articolo è stato pubblicato il 13 settembre 2010 alle ore 08:06.
Il consolidato orientamento della Cassazione sull'efficacia vincolante delle risultanze catastali può apparire discutibile e foriero di effetti distorsivi, ma occorre prenderne atto. Perciò eventuali richieste di rimborso pendenti potranno essere accolte dagli enti locali solo se la categoria catastale del fabbricato risulta A/6 o D/10, impugnando eventuali decisioni delle commissioni di merito che si sono discostate dal principio di diritto affermato dalle sezioni unite e dalla sezione tributaria.
È il caso del comune di Conegliano, che ha deciso di impugnare la sentenza 84/2010 della commissione tributaria provinciale di Treviso, secondo cui la ruralità degli immobili è indipendente dalla loro iscrizione nel catasto ma è accertata in base all'effettivo uso nel l'attività agricola esercitata. La decisione è destinata a essere ribaltata in appello, poiché si basa sul criterio "funzionale", respinto dalla Cassazione, che aderisce invece al criterio "catastale", ritenuto vincolante e decisivo.
Circa l'eventuale impugnazione della classificazione, le sezioni unite hanno affermato che l'attribuzione di una diversa categoria catastale dev'essere impugnata dal contribuente che pretenda la non soggezione all'imposta per la ritenuta ruralità del fabbricato, che resta altrimenti assoggettato a Ici; allo stesso modo il comune dovrà impugnare l'attribuzione della categoria catastale A/6 o D/10 per potere legittimamente pretendere l'assoggettamento del fabbricato all'imposta (sentenza 18565/09). Tuttavia, occorre evidenziare che le controversie catastali in ambito tributario si instaurano tra contribuente (unico legittimato) e ufficio provinciale dell'agenzia del Territorio, pertanto il comune è carente di legittimazione e non può impugnare autonomamente l'attribuzione o la revisione della rendita, come chiarito dalla sezione tributaria con la sentenza 17055/2010. Inoltre, spetta al giudice amministrativo dirimere le controversie tra comune e agenzia del Territorio in caso di impugnazione di provvedimenti riguardanti il classamento catastale (Cassazione sezioni unite 675/2010).
Si tratta comunque di giudizi impugnatori subordinati a un termine di decadenza, decorso il quale i provvedimenti divengono definitivi e vincolano non solo il contribuente ma anche l'ente impositore, tenuto ad applicare l'imposta unicamente in base alle risultanze catastali. Resterebbe per il comune la possibilità di avviare la procedura prevista dal comma 336 della legge 311/2004, richiedendo ai titolari delle unità interessate la presentazione di atti di aggiornamento e comunicando il tutto all'agenzia del Territorio per l'eventuale intervento sostitutivo. Peraltro, se nella richiesta agli interessati si indica la data cui riferire la mancata presentazione della denuncia catastale, l'attribuzione della nuova classificazione avrebbe effetti retroattivi in virtù del comma 337 della legge 311/2004.