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Questo articolo è stato pubblicato il 13 settembre 2010 alle ore 08:06.
Il nuovo redditometro che prenderà forma con i provvedimenti dell'amministrazione finanziaria si preannuncia più semplice. In sostanza, il nuovo meccanismo ipotizzerà che il reddito di un certo periodo d'imposta dovrà essere almeno uguale alle spese "sensibili" che un contribuente avrà sostenuto in quell'arco temporale.
Questa piccola rivoluzione nello strumento accertativo non presenta solo aspetti positivi. Oltre alla semplificazione che porterà, dall'altro lato c'è, infatti, il rischio che l'entità minima del reddito imponibile potrebbe essere in alcuni casi decisamente più elevata di quanto non si determinerebbe oggi, se non si riuscisse a dimostrare che determinati investimenti sono stati eseguiti con redditi esenti, o soggetti a ritenuta alla fonte o (e sarà il caso più frequente) con redditi di annualità precedenti. È immediatamente comprensibile che, se in certo periodo d'imposta un contribuente ha acquistato un immobile, la provvista finanziaria potrà derivare da risparmi di anni precedenti: il problema sarà come documentare in modo convincente questo dato di comune esperienza.
Le distanze
La vecchia procedura sembra veramente molto distante dalla filosofia del nuovo strumento: se nel futuro si avrà l'equazione spesa=reddito, nell'attuale versione la spesa è solo un indice di capacità contributiva, nel senso che il reddito prodotto deve essere superiore poiché oltre a quella spesa il contribuente deve provvedere al mantenimento di se stesso e dei suoi familiari. Da qui il ricorso ai moltiplicatori presenti nel Dm 10 settembre 1992 e successivi adattamenti, e l'utilizzo di percentuali regressive quando vi sono più indici di capacità contributiva che partecipano al calcolo del reddito sintetico.
Le fasi
Anche le fasi della procedura saranno diverse, cioè saranno maggiormente articolate nel futuro. Oggi, invece, le fasi possono essere riassunte nel seguente percorso:
- invio del questionario al contribuente con richiesta di informazioni circa la disponibile dei beni/indice;
- risposta del contribuente;
- notifica dell'avviso di accertamento, anche se non è raro che si instauri con l'ufficio un contraddittorio che precede l'accertamento;