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Questo articolo è stato pubblicato il 13 settembre 2010 alle ore 08:07.
Il fisco perde il credito se il concessionario notifica male la cartella esattoriale. Queste le conclusioni della Ctp Vercelli con la sentenza 49/1/10.
Nel caso in esame, l'agenzia fiscale formava due ruoli e li notificava tramite il concessionario della riscossione con la cartella esattoriale. Il contribuente impugnava ruoli e cartella di pagamento, contestando, tra l'altro, la redazione della relata “in bianco” della cartella.
La Ctp accoglieva la tesi. La relata della cartella conteneva il solo numero della raccomandata. Non era dato sapere chi avesse provveduto alla notificazione a mezzo posta. Né l'ufficio né il concessionario si erano giustificati a riguardo.
Due le norme contemporaneamente violate: l'articolo 26, comma 1, secondo periodo, del Dpr 602/72, e l'articolo 148, comma 1, del Codice di procedura civile. La notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento, da parte degli ufficiali della riscossione, degli altri soggetti abilitati dal concessionario, dai messi comunali, o dagli agenti della polizia municipale: in tal caso il soggetto notificatore certifica la notificazione con relazione da lui datata e sottoscritta, apposta in calce all'originale e alla copia dell'atto. Richiamate implicitamente altre due norme riguardanti la notificazione a mezzo del servizio postale, l'articolo 149 del Codice di procedura civile e l'articolo 3, comma 1, della legge 890/82 (quest'ultimo applicabile anche al Fisco dal successivo articolo 14).
Per entrambe le norme nella relata è richiesta l'obbligatoria indicazione dell'ufficio postale dal quale viene spedita la copia al destinatario in piego raccomandato con avviso di ricevimento, e per la seconda è altresì richiesta l'apposizione del numero del registro cronologico e del sigillo dell'ufficio. Dei quattro elementi da indicare nella relata uno solo era presente, il numero della raccomandata Ar. Erano assenti, invece, la sottoscrizione della relata, l'indicazione dell'ufficio postale e il sigillo dell'ufficio. Per tale omissione, la cartella non sarebbe stata notificata. Per l'articolo 21, comma 1, Dlgs 546/92, la notificazione della cartella vale anche quale notificazione del ruolo. Ma se la prima non è stata notificata, nemmeno il secondo a sua volta è stato notificato. In altri termini: i vizi della notificazione della cartella diventano vizi della notificazione del ruolo.