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Questo articolo è stato pubblicato il 16 settembre 2010 alle ore 08:00.
A CURA DI
Nevio Bianchi
Pierpaolo Perrone
Ad agosto il coefficiente per rivalutare le quote di Trattamento di fine rapporto (Tfr) accantonate al 31 dicembre 2009 è pari a 2,159794. L'articolo 2120 del Codice civile stabilisce che alla fine di ogni anno la quota di Tfr accantonata deve essere rivalutata. Per determinare il coefficiente di rivalutazione del Tfr, o delle anticipazioni, si parte dall'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati diffuso ogni mese dall'Istat, nel nostro caso quello «senza tabacchi lavorati». In particolare, si calcola la differenza in percentuale tra il mese di dicembre dell'anno precedente, e il mese in cui si effettua la rivalutazione. Poi si calcola il 75% della differenza a cui si aggiunge, mensilmente, un tasso fisso di 0,125 (che su base annua è di 1,500). La somma tra il 75% e il tasso fisso è il coefficiente di rivalutazione per il calcolo del Tfr.
L'indice Istat per agosto è pari a 137,9, (colonna C). La differenza in percentuale (colonna E) rispetto a dicembre 2009, su cui si calcola il 75%, è 1,546392. Pertanto il 75% della colonna E è 1,159794 (colonna F).
Ad agosto il tasso fisso (colonna G) è pari a 1. Sommando quindi il 75% (1,159794) e il tasso fisso (1), si ottiene il coefficiente di rivalutazione 2,159794 (colonna H).
In caso di corresponsione di una anticipazione del Tfr, il tasso di rivalutazione si applica sull'intero importo accantonato fino al periodo di paga in cui l'erogazione viene effettuata.
Per il resto dell'anno l'aumento si applica, invece, solo sulla quota al netto dell'anticipazione, quella che rimane a disposizione del datore di lavoro.
Non è soggetta a rivalutazione la quota di trattamento di fine rapporto versata dai lavoratori ai Fondi di previdenza complementare.
Deve invece essere rivalutata a cura del datore di lavoro la quota di Tfr maturata dal lavoratore dipendente di una azienda con più di 50 dipendenti, che non ha aderito alla previdenza complementare. Come stabilito dal comma 755, articolo 1 della legge finanziaria 2007, il trattamento di fine rapporto maturato dai suddetti lavoratori a decorrere dal 1° gennaio 2007 deve essere trasferito al Fondo di Tesoreria presso l'Inps. Tuttavia, anche se il datore di lavoro non ha più la disponibilità finanziaria delle somme maturate dal lavoratore, dovrà ugualmente gestirle dal punto di vista contabile, compresa la rivalutazione delle quote.