Storia dell'articolo
Chiudi
Questo articolo è stato pubblicato il 17 settembre 2010 alle ore 08:00.
L'accertamento su un fatto compiuto da una sentenza passata in giudicato estende la sua efficacia anche ad altri giudizi relativi a differenti periodi di imposta se l'accertamento riguarda un punto fondamentale e decisivo di entrambe la cause. A precisarlo è la Cassazione con la ordinanza 19615 depositata il 16 settembre, che assume una posizione favorevole all'efficacia di giudicati relativi ad altri periodi di imposta: questione tutt'altro che pacifica in seno alla Suprema corte.
Nel caso particolare, nel corso di un controllo fiscale, venivano contestate a un artigiano violazioni relative a più periodi di imposta ma, sostanzialmente, su medesimi fatti. Per uno di tali periodi la sentenza era definitiva per cui veniva richiesto che l'accertamento dei fatti eseguito nella sentenza definitiva potesse avere efficacia anche per gli altri periodi per i quali i relativi procedimenti erano ancora in corso.
Questa problematica si verifica di sovente a seguito di controlli fiscali nei confronti del contribuente riguardanti più periodi di imposta. Le eventuali successive rettifiche, ancorché relative a medesimi fatti, vengono compendiate in singoli atti di accertamento per ciascun anno, notificati in momenti differenti. In caso di contenzioso, ciascun avviso diventa oggetto di procedimento e quindi, nell'ipotesi in cui vi sia una sentenza definitiva, la parte che è risultata vincente ha tutto l'interesse a richiedere l'estensione dell'efficacia del giudicato anche agli altri procedimenti.
La Suprema corte ha evidenziato la legittimità di tale estensione per gli altri anni a condizione che l'accertamento dei fatti giudicati rappresentino un punto fondamentale e decisivo di entrambe le cause. Si tratta, in buona sostanza, dell'applicazione, in materia tributaria, del consolidato orientamento secondo cui, allorché due giudizi, tra le stessi parti, abbiano a oggetto un medesimo negozio o situazione giuridica, e uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento di una questione di fatto o di diritto incidente su un punto decisivo di entrambe le cause preclude l'esame ulteriore di tale punto accertato e risolto nell'altro procedimento pendente.