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Questo articolo è stato pubblicato il 17 settembre 2010 alle ore 07:59.
L'introduzione del pane nell'elenco dei beni che rientrano nel reddito agrario, se ottenuti nell'ambito delle attività agricole connesse (si veda «Il Sole 24 Ore» dell'11 settembre), allarga il perimetro dei prodotti che possono beneficiare del particolare regime forfetario (reddito pari al 15% del corrispettivo) previsto in materia di imposte dirette (articolo 56 bis del Dpr 917/86).
La novità
Il Dm 5 agosto 2010 prevede fra i nuovi prodotti rientranti nel reddito agrario, oltre alla grappa e alla birra, anche la produzione della panetteria fresca. Il decreto ministeriale, previsto dall'articolo 32 del Tuir, (in vigore dal periodo d'imposta 2010), elenca i beni che, se conseguiti nell'ambito delle attività di manipolazione e trasformazione di prodotti agricoli ottenuti prevalentemente dal fondo o dall'allevamento, rientrano nel reddito agrario. Quindi, il maggior reddito conseguito non è soggetto a imposte dirette. Invece, i beni che pur essendo ottenuti nell'ambito delle attività connesse, ma che non sono compresi nell'elenco, possono usufruire di una tassazione forfetaria secondo cui il reddito è pari al 15% dei corrispettivi registrati ai fini Iva (articolo 56 bis del Dpr 917/86). Questo regime si applica alle persone fisiche, società semplici ed enti non commerciali e non è esteso alle altre società agricole che optano per il reddito agrario.
Con il decreto il pane viene considerato prodotto agricolo quando è ottenuto con le farine derivanti dai cereali coltivati prevalentemente nell'azienda agricola. La circolare delle Entrate 44/2004 escludeva il regime forfetario per le attività non usualmente esercitate in agricoltura fissando il principio di considerare agricola la prima fase della trasformazione. L'Agenzia forniva l'esempio dello yogurt prodotto agricolo ottenuto con il latte, ma non il gelato ottenuto con lo yogurt.
Ora, secondo il ministero, un bene ottenuto anche da una seconda lavorazione rientra nel reddito agrario. Vi è sempre comunque il problema di stabilire il confine tra attività «usualmente esercitata in agricoltura» e quella esclusa.
Cosa manca
Da tempo gli allevatori di galline ovaiole chiedono l'introduzione nell'elenco dei prodotti della lavorazione delle uova (albume, tuorlo) spesso costretti ad ottenerli per effetto delle normale rottura delle uova. Sarebbe una attività da inquadrare nel codice 10.89.09 (produzione di altri prodotti alimentari).