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Questo articolo è stato pubblicato il 30 settembre 2010 alle ore 08:00.
Potrebbe essere inserita nel Cud 2011 l'autodichiarazione con cui il datore di lavoro deve attestare che i compensi per gli straordinari e le somme incentivanti, hanno le caratteristiche per essere sottoposte a tassazione agevolata del 10 per cento (si veda il Sole 24 ore di ieri).
La vicenda
A decorrere dal 1° luglio 2008 (in via sperimentale sino al 31 luglio 2008), il legislatore ha previsto che su alcuni tipi di retribuzioni, invece di pagare l'Irpef ordinaria e le addizionali regionali e comunali, i lavoratori subordinati del settore privato (con esclusione dei dipendenti della pubblica amministrazione) pagassero solo il 10% (imposta sostitutiva). Potevano essere agevolati gli straordinari, le prestazioni di lavoro supplementare ovvero le prestazioni rese in funzione di clausole elastiche (solo per contratti di lavoro a tempo parziale stipulati fino al 28 maggio 2008) e le somme corrisposte in relazione a incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa e altri elementi di competitività e redditività legati all'andamento economico dell'impresa. Con delle variazioni, tra cui la più importante è l'esclusione degli straordinari, l'agevolazione è stata estesa al 2009 e al 2010, limitandola alle somme incentivanti.
Il dubbio
Dubbi interpretativi sono sorti quando l'agenzia delle Entrate ha comunicato che rientravano nella detassazione tutte le somme erogate «in relazione a incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa e altri elementi di competitività e redditività legati all'andamento economico dell'impresa». Questa affermazione, mentre da un lato includeva tra le somme da assoggettare al 10%, lo straordinario forfetizzato (corrisposto ai lavoratori non soggetti all'orario di lavoro) e il superminimo (anche se con delle limitazioni), sembrava escludere i classici straordinari. Per più di un anno molti sostituti di imposta hanno seguito questa interpretazione restrittiva che hanno esteso alla paga oraria del lavoro notturno, detassandone solo le maggiorazioni.
Le recenti interpretazioni
L'Agenzia è recentemente tornata sull'argomento sostenendo che «il regime agevolativo deve ritenersi applicabile anche alle prestazioni di lavoro straordinario a condizione che le stesse siano riconducibili a incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa e altri elementi di competitività e redditività legati all'andamento economico dell'impresa». Poiché l'interpretazione è retroattiva, l'Agenzia - in prima battuta - ha ritenuto opportuno invitare i datori di lavoro a rilasciare una certificazione ai lavoratori con le somme che pur avendone i requisiti - non sono state sottoposte a detassazione agevolata nel 2008 e nel 2009. Subito dopo, ha modificato il punto di vista, ritenendo migliore l'indicazione di tali importi, sul modello Cud 2011. Nel contempo ha anche individuato una modalità attraverso cui i datori di lavoro possono attestare che le somme erogate al personale, sono collegate alla produttività e alla competitività e, di conseguenza, possono essere tassate al 10%, includendovi, così, nuovamente gli straordinari.