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Questo articolo è stato pubblicato il 21 ottobre 2010 alle ore 08:11.
Sul Sole 24 Ore di giovedì 20 ottobre la prima parte del testo del disegno di legge collegato lavoro approvato ieri in via definitiva dalla Camera. Il testo del collegato sarà commentato articolo per articolo.
Più rapidi i tempi per la definizione delle cause di lavoro che riguardano la risoluzione del rapporto di lavoro, almeno nella parte iniziale del procedimento. Mira in parte anche a questo l'articolo 32 del collegato lavoro, che ha modificato l'articolo 6 della legge 604/66. Le disposizioni precedenti non fissavano termini specifici per il ricorso in giudizio da parte del lavoratore che intendeva ricorrere contro il provvedimento di licenziamento e si applicavano pertanto i normali tempi previsti dall'articolo 1442 del Codice civile in tema di prescrizione ordinaria e cioè 5 anni.
Ancora più lunghi – secondo l'orientamento prevalente della magistratura – i termini per il ricorso contro i licenziamenti considerati fuori dal campo di applicazione della legge 604/66 e cioè per i licenziamenti nulli e inefficaci, quali ad esempio il licenziamento della lavoratrice madre entro un anno dalla nascita del bambino, il licenziamento della lavoratrice entro un anno dalla celebrazione del matrimonio, eccetera.
Impugnazione
Era l'unico caso in cui la legge 604/66 stabiliva un termine di decadenza che non viene modificato. Il lavoratore deve impugnare il licenziamento entro 60 giorni dalla recezione della sua comunicazione oppure entro 60 giorni dalla comunicazione dei motivi, ove non contestuale.
Conciliazione e/o arbitrato
Il lavoratore può chiedere alla controparte il tentativo di conciliazione o di arbitrato. Lo deve richiedere però entro 270 giorni dalla data di impugnazione altrimenti l'impugnazione stessa decade. La richiesta del tentativo di conciliazione sospende tutti i termini di prescrizione e di decadenza.
Deposito del ricorso
Nel caso in cui sia stata avanzata la richiesta di conciliazione, e la stessa abbia avuto un esito negativo, la norma prevede che il ricorso debba essere depositato entro 60 giorni dal rifiuto e dal mancato accordo. Se invece il tentativo di conciliazione non è stato richiesto, il ricorso deve essere depositato entro 270 giorni dall'impugnazione del licenziamento.