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Questo articolo è stato pubblicato il 18 gennaio 2011 alle ore 08:09.
Redditometro e "spesometro" danno l'accertamento sintetico, ma non sembra che le due metodologie si possano sommare. Prima delle modifiche apportate dalla manovra economica 2010 (Dl 78/2010), l'accertamento sintetico era costituito dagli elementi e circostanze di fatto certi individuati dall'amministrazione finanziaria (generalmente spese, che costituivano il sintetico "puro"), dal redditometro e dalla spesa per incrementi patrimoniali. I risultati di queste metodologie si potevano sommare. Ad esempio, il decreto del "vecchio" redditometro (Dm 10 settembre 1992) prevedeva che, oltre gli elementi derivanti dallo stesso, si poteva tenere conto anche di altri elementi indicativi di capacità contributiva. E questi dati erano rappresentati generalmente dalle spese individuate dall'amministrazione, che a loro volta potevano determinare l'accertamento sintetico "puro". Senza considerare che anche la quota di riferimento degli incrementi patrimoniali andava sommata ai risultati del redditometro.
La questione che ora si pone è se, dopo le modifiche della manovra 2010, i risultati dell'accertamento sintetico "puro" (o "spesometro") si possano sommare a quelli del redditometro. Si tratta delle due (sole) metodologie che ora compongono l'accertamento sintetico. L'accertamento sintetico "puro" o "spesometro" è disciplinato dal comma 4 dell'articolo 38 del Dpr 600/1973 e stabilisce che la determinazione sintetica del reddito complessivo è data dalle spese di qualsiasi genere sostenute dal contribuente nel periodo d'imposta. Il redditometro, disciplinato dal successivo comma 5, prevede che, con un apposito decreto – ancora da emanare – devono essere individuati elementi indicativi di capacità contributiva, tenendo conto di un campione significativo di contribuenti, differenziati in funzione del nucleo familiare e dell'ambito territoriale di appartenenza. Si noti, a proposito del redditometro, le "somiglianze" con gli studi di settore, visto che anche per quest'ultima metodologia di accertamento si fa riferimento (articolo 62-bis, Dl 331/1993), per l'elaborazione dei risultati, al campione significativo di contribuenti e, recentemente, all'ambito territoriale (con gli appositi correttivi). Il nuovo redditometro parrebbe uno strumento secondario rispetto all'accertamento sintetico "puro" (o "spesometro"), visto che la norma afferma che la determinazione sintetica del reddito può essere "altresì" fondata sui risultati del redditometro.