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Questo articolo è stato pubblicato il 09 febbraio 2011 alle ore 23:41.
Secondo l'agenzia delle Entrate, l'indennità suppletiva di clientela e quella meritocratica devono essere dedotte dalle imprese solo quando vengono effettivamente pagate agli agenti, mentre secondo la giurisprudenza il loro accantonamento deve essere effettuato annualmente, per poter essere fiscalmente dedotto.
Si ritiene che la posizione delle Cassazione sia giuridicamente più corretta, ma in base a questo orientamento se si accantona un'indennità inferiore a quella che verrà effettivamente liquidata all'agente, alla fine del rapporto, risulta difficile dedurre la differenza non accantonata.
In base all'articolo 1751, del Codice civile, nel caso di cessazione del rapporto di agenzia, il preponente è tenuto a corrispondere all'agente un'indennità, nel caso in cui, contemporaneamente: – l'agente abbia procurato nuovi clienti al preponente o abbia sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti esistenti e il preponente riceva ancora sostanziali vantaggi derivanti dagli affari con tali clienti; – il pagamento di tale indennità sia equo.
Accordi economici collettivi
Secondo gli accordi economici collettivi, l'indennità di cessazione del rapporto di agenzia è costituita dall'indennità di risoluzione del rapporto (da versare al FIRR), da un'indennità suppletiva di clientela e da quella meritocratica.
L'indennità di risoluzione del rapporto o Firr è liquidata all'agente in sede di cessazione del contratto, anche senza che vengano rispettate le condizioni previste dall'articolo 1751, comma 1, Codice civile (ad esempio, sostanziali vantaggi del preponente per nuova clientela o nuovi affari). Entro il 31 marzo di ogni anno, le ditte aderenti alle organizzazioni sindacali, stipulanti gli Aec, devono versare al Fondo Indennità Risoluzione Rapporto (Firr), gestito dall'Enasarco, un accantonamento di questa indennità, calcolato in proporzione alle provvigioni maturate nell'anno precedente dall'agente.
L'indennità suppletiva di clientela viene corrisposta all'agente, in aggiunta a quella precedente, solo se il contratto a tempo indeterminato si scioglie su iniziativa della casa mandante per fatto non imputabile all'agente. Spetta anche se non viene rispettata la prima condizione dell'articolo 1751, comma 1, Codice civile ed è pari a una percentuale delle provvigioni complessivamente maturate dall'inizio alla cessazione del contratto. L'indennità meritocratica, infine, viene corrisposta in aggiuntiva alle altre due (Firr e suppletiva), solo se l'importo di queste ultime è inferiore al valore massimo previsto dall'articolo 1751, comma 3, Codice civile e comunque se vengono rispettate le condizioni dell'articolo 1751 (ad esempio, aumento del fatturato con la clientela esistente e/o acquisizione di nuovi clienti).