Storia dell'articolo
Chiudi
Questo articolo è stato pubblicato il 26 febbraio 2011 alle ore 13:11.
Si delinea una stretta sul mercato del fotovoltaico a terra. Martedì prossimo dovrebbe andare in preconsiglio, per essere poi approvato nel consiglio dei ministri che si dovrebbe tenere mercoledì 2 marzo, lo schema di decreto legislativo «recante attuazione della direttiva 2009/28/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/Ce e 2003/30/Ce».
Il provvedimento deve essere approvato, pena decadenza, entro sabato 5 marzo. «Il Sole 24 Ore» ha consultato il testo nella sua versione attuale.
Sono due i passaggi da prendere in considerazione. Il primo è all'articolo 8. Dalla data di entrata in vigore di questo provvedimento, si legge al comma 4, «per gli impianti solari fotovoltaici con moduli collocati a terra in aree agricole, l'accesso agli incentivi statali è consentito a condizione che il rapporto tra la potenza nominale dell'impianto e la superficie del terreno agricolo nella disponibilità del proponente non sia superiore a 100 kW per ogni ettaro di terreno, o a 200 kW per ogni ettaro di terreno per gli impianti solari fotovoltaici con fattore di concentrazione superiore a 400». In sostanza per produrre un Mw occorrono dieci ettari e sono superfici difficilmente raggiungibili da imprese diverse da quelle agricole. Quindi il comma 5 dello schema di Dlgs salva comunque gli impianti solari fotovoltaici che hanno conseguito il titolo abilitativo entro la data di entrata in vigore del decreto medesimo, a condizione che entrino in esercizio entro un anno. Ma c'è il rischio che gli impianti in fase di autorizzazione rimangano fuori dagli incentivi pubblici, con ricadute negative in termini economici per chi - persone fisiche e società - abbiano avviato l'iter autorizzativo prima dell'emanazione di questo provvedimento.
Si restringe anche la produzione di energia con impianti di biogas collocati in zona agricola: questi impianti non potranno avere una potenza superiore a un Mw elettrico ovvero tre Mw termici.
Il secondo passaggio da sottolineare è al comma 11 dell'articolo 23 («Disposizioni transitorie e abrogazioni»). Il paragrafo d) prevede infatti l'abrogazione dell'articolo 7 del decreto legislativo 387/03 (quello che prevede che il ministero delle Attività produttive, oggi dello Sviluppo economico, definisca i criteri per l'incentivazione della produzione dell'energia elettrica dalla fonte solare) a decorrere dal 1° gennaio 2014.
Nel caso di raggiungimento anticipato dell'obiettivo specifico per il solare fotovoltaico, fissato a 8mila MW per il 2020 dal Piano di azione nazionale per le energie rinnovabili, accertato con le modalità del decreto del ministro dello Sviluppo economico 6 agosto 2010, è sospesa l'assegnazione di incentivi per ulteriori produzioni da solare fotovoltaico. Le produzioni già autorizzate sono tuttavia salve.
©RIPRODUZIONE RISERVATA
Permalink
Ultimi di sezione
-
Fisco
Dichiarazioni Iva, la check list dei controlli - Attenzione alle operazioni con l'estero
di Matteo Balzanelli e Massimo Sirri
-
ACCERTAMENTO E CONTENZIOSO
Transfer pricing con rischi penali minimi
di Antonio Iorio
-
PREVIDENZA E ASSISTENZA
Cassa integrazione al massimo per 24 mesi
di di Antonino Cannioto e Giuseppe Maccarone
-
PARLAMENTO E GIUSTIZIA
Meno vincoli sulle società tra avvocati
di Carmine Fotina e Giovanni Negri
-
FISCO E CONTABILITÀ
Dalla Cassazione via libera alla Tari differenziata per i bed & breakfast
di Pasquale Mirto
-
lavoro
Aiuto personalizzato per chi perde il posto