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Questo articolo è stato pubblicato il 02 marzo 2011 alle ore 08:21.
La conversione del decreto legge 225/10 (il milleproroghe) ha sancito la riforma della tassazione dei fondi comuni di investimento mobiliare. La novità riguarda i redditi derivanti dalla partecipazione a Oicvm e Sicav italiani e lussemburghesi "storici", fondi e Sicav di diritto estero, armonizzati e non armonizzati.
Fondi italiani e lussemburghesi
Dal 1° luglio 2011:
- il fondo non sarà più soggetto all'imposta sostitutiva del 12,5% sul risultato della gestione maturato, mentre resterà inciso di alcune ritenute sui redditi di capitale percepiti;
- al momento della distribuzione dei proventi in costanza di investimento o in sede di riscatto, liquidazione o cessione della quota (a cui è equiparato, a fini antiabuso, il trasferimento a dossier diversamente intestato), l'investitore subirà una ritenuta del 12,5% sull'incremento di valore della quota, come risulta dai prospetti periodici tra la data dell'operazione e la data dell'acquisto o sottoscrizione (il cosiddetto «delta Nav»);
- nessuna ritenuta sarà applicata a gestioni patrimoniali individuali, fondi pensione, fondi comuni mobiliari e immobiliari e soggetti residenti in paesi «white list» che danno lo scambio d'informazioni;
Dal 1° luglio 2011, eventuali minusvalenze da cessione dovrebbero essere interamente deducibili.
Fondi esteri
I proventi dei fondi comuni non armonizzati situati e soggetti a vigilanza nella Comunità e negli stati dello Spazio economico europeo (See) che danno lo scambio d'informazioni saranno soggetti, dal 1° luglio 2011, allo stesso regime dei fondi armonizzati (ritenuta del 12,5% all'atto della percezione, applicata a titolo d'acconto nei confronti degli esercenti imprese commerciali e d'imposta nei confronti degli altri soggetti). Gli approfondimenti sul Sole 24 Ore in edicola martedì primo marzo
FONDI COMUNI / I documenti delle istruzioni per l'uso
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