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Questo articolo è stato pubblicato il 04 marzo 2011 alle ore 06:42.

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Il fisco paga per l'atto illegittimo (Marka)Il fisco paga per l'atto illegittimo (Marka)

Il contribuente costretto a impugnare un atto dell'amministrazione finanziaria, perché le istanze di autotutela non erano state accolte, ha diritto al risarcimento dei danni anche se l'ufficio, in contenzioso, riconosce l'errore. A stabilirlo è la Corte di cassazione, con la sentenza 5120 depositata il 3 marzo 2011, che, rispetto alle precedenti pronunce sul tema (sentenza 13801/04 e 689/10), fa un ulteriore passo in avanti a favore del contribuente ingiustamente vessato: l'agenzia delle Entrate, infatti, non solo deve risarcire le spese legali sopportate per ottenere l'annullamento dell'atto, ma anche quelle sostenute per conferire con l'ufficio (commercialista e trasferte).
La vicenda alla base della pronuncia riguardava un contribuente al quale venivano notificati quattro avvisi di accertamento relativi a quattro annualità diverse. Le maggiori imposte pretese erano successivamente iscritte a ruolo e quindi veniva notificata anche la cartella di pagamento. Il contribuente invitava ripetutamente, anche con diffida, l'amministrazione ad annullare gli atti, ma queste richieste non erano prese in considerazione.

Proponeva così ricorso e, solo a questo punto l'ufficio, dopo avere riconosciuto un errore contabile, comunicava l'emissione di un provvedimento di rimborso delle somme iscritte a ruolo. Il contribuente, allora, si rivolgeva al giudice di pace per ottenere il risarcimento dei danni. E la richiesta veniva accolta, con la condanna dell'agenzia delle Entrate al risarcimento dei danni, perché anche sulla pubblica amministrazione grava l'obbligo di rispettare il principio fondamentale del neminem laedere previsto dall'articolo 2043 del Codice civile.
In particolare, il giudice evidenziava che il comportamento dell'ufficio violava il principio in quanto non erano state rispettate le più comuni regole di prudenza e diligenza, causando un danno economico al contribuente. Questo danno andava risarcito e comprendeva, tra l'altro, le spese sostenute per il commercialista, per le varie trasferte verso l'ufficio, nonché quelle accessorie e consequenziali sopportate per conferire con l'amministrazione.

Nel ricorso per cassazione l'Agenzia lamentava che non poteva applicarsi alla pubblica amministrazione il principio del neminem laedere. Per le Entrate, in sostanza, mancava il carattere dell'ingiustizia del danno, atteso che l'annullamento in autotutela non si configurava quale obbligo, bensì come mera facoltà dell'ufficio, con la conseguenza che il privato non era titolare di alcuna posizione soggettiva circa l'annullamento dell'atto.
La Cassazione ha, invece, rigettato il ricorso. Per la Corte l'attività della pubblica amministrazione, anche nel campo della pura discrezionalità, deve svolgersi nei limiti posti dalla legge e nell'ambito del fondamentale principio del neminem laedere.
Il giudice può pertanto accertare il comportamento doloso o colposo che abbia determinato la lesione di un diritto soggettivo. I principi di legalità, imparzialità e buona amministrazione (articolo 97 della Costituzione) si pongono come limiti esterni all'attività discrezionale della pubblica amministrazione e pertanto essa è chiamata anche a subire le conseguenze stabilite dall'articolo 2043 del Codice civile.

Nel caso oggetto della vicenda processuale, per i giudici di legittimità l'ufficio finanziario ha violato questo principio in quanto, nonostante le diffide, l'agenzia delle Entrate non aveva verificato le lamentele del contribuente, e cioè che non doveva pagare le somme richieste. Solo a seguito di ulteriori sollecitazioni da parte del commercialista del contribuente, l'ufficio ha ammesso l'errore, provvedendo all'annullamento della pretesa.
In questo modo l'ufficio, violando le più comuni regole di prudenza e di diligenza, ha causato un danno economico al contribuente che va risarcito e che comprende tutte le voci individuate dal giudice di pace.

IL CASO

01 | IL CODICE CIVILE
L'articolo 2043 del codice civile prevede che qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno

02 | LE RAGIONI DEL FISCO
Secondo l'amministrazione finanziaria non era possibile configurare a carico della pubblica amministrazione un comportamento che configurasse un danno ingiusto, visto che l'attività di autotutela è un atto discrezionale, per cui rispetto a essa il cittadino non vanta alcun diritto soggettivo

03 | LA DECISIONE DEI GIUDICI
La Cassazione ha confermato la decisione del giudice di pace, affermando che il principio del neminem laedere si applica anche alla pubblica amministrazione quando non verifica per tempo la fondatezza delle richieste fatte proprie dal cittadino

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