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Questo articolo è stato pubblicato il 05 marzo 2011 alle ore 08:18.

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I contributi Inps versati in F24 entrano nel calcolo dell'Iva rimborsabile senza garanzie. Lo chiarisce l'agenzia delle Entrate con la circolare 10/E di ieri che illustra le modalità per determinare l'importo massimo rimborsabile senza fideiussione ai cosiddetti contribuenti virtuosi. Tra i crediti rimborsati che riducono il limite si comprendono, precisa la circolare, anche quelli utilizzati in compensazione per il pagamento di debiti tributari o contributivi.

Il testo della circolare

L'articolo 38-bis del Dpr 633/72 stabilisce, al settimo comma, che i rimborsi Iva (tranne quelli richiesti in relazione all'imposta assolta sull'acquisto di beni ammortizzabili) possono avvenire senza garanzie, nei confronti dei cosiddetti contribuenti virtuosi, cioè di quelle imprese che presentino talune caratteristiche circa la patrimonializzazione e la assenza di accertamenti o rettifiche superiori a determinate soglie (si veda la scheda qui accanto). La norma, che si applica anche ai rimborsi infrannuali, prevede (ottavo comma) un limite massimo di importo rimborsabile senza presentazione di fideiussioni pari al 100% della media (in pratica, il 50% del totale) dei versamenti affluiti nel conto fiscale nel biennio precedente la richiesta. La soglia si calcola deducendo i rimborsi corrisposti al contribuente, nel medesimo periodo, senza presentazione di garanzie.

Alcuni dubbi applicativi si sono posti dopo l'introduzione del sistema dei versamenti unitari e della compensazione tra debiti e crediti tributari e contributivi (articolo 17, decreto legislativo 241/1997). In particolare ci si chiedeva se tra i versamenti rilevanti per il calcolo della soglia rimborsabile si potessero considerare quelli relativi ai contributi Inps che non erano originariamente inclusi nel conto fiscale. La circolare 10/E ha ricordato che la disciplina del conto fiscale ha di fatto trovato attuazione nel sistema di versamento tramite F24, nel quale affluisce anche la parte contributiva. Conseguentemente, ha precisato l'Agenzia, anche i versamenti effettuati all'Inps con il descritto modello fanno cumulo con quelli fiscali per il calcolo dell'importo dell'Iva rimborsabile senza garanzie. Tra le somme pagate nel biennio – fiscali o contributive – si comprendono, precisa la circolare, anche quelle che hanno trovato compensazione con crediti di altri tributi o contributi. L'utilizzo di questi ultimi, peraltro, costituisce di fatto, chiarisce ulteriormente l'Agenzia, un rimborso senza garanzie che, sommato ai rimborsi fiscali e contributivi effettivamente ottenuti nel biennio, riduce la soglia di importo rilevante. Ad esempio, se, nei modelli F24 presentati nel biennio, figurano versamenti fiscali complessivamente pari a 1.000, versamenti Inps di 500 (totale versato nei 24 mesi: 1.500), di cui 100 effettuati mediante compensazione di crediti fiscali o contributivi, l'Iva rimborsabile senza garanzie (media dei versamenti dei due anni) sarà pari a (1.500 - 100) x 50% = 700. Per usufruire dell'esonero, il contribuente dovrà dichiarare all'ufficio, conclude la circolare, gli importi dei rimborsi eventualmente erogati dall'Inps, oppure attestare di non aver ricevuto rimborsi da parte dello stesso ente.

Le caratteristiche

01 | CONTRIBUENTI "VIRTUOSI"
Sono numerose le caratteristiche che devono possedere i contribuenti per essere considerato "virtuoso" ai fini dei rimborsi Iva:
– l'attività deve essere stata esercitata da almeno cinque anni;
– non devono esserci stati accertamenti o rettifiche Iva superiori a determinate soglie: 10% dell'importo dichiarato fino a 51.645,69; 5% fino a 516.456,90; 1% oltre 516.456,90, e comunque superiore a 51.645,69;
– patrimonio netto non diminuito, rispetto all'ultimo bilancio, di oltre il 40%;
– immobili non ridotti, rispetto all'ultimo bilancio, di oltre il 40% (non richiesto per immobiliari);
– attività non cessata o ridotta per effetto di cessioni di aziende;
– assenza, nell'anno precedente, di cessioni di azioni o quote della società per oltre il 50% del capitale;
– effettuazione dei versamenti dei contributi previdenziali e assicurativi

02 | IL LIMITE AL RIMBORSO
100% della media dei versamenti sul modello F24 del biennio precedente (in pratica 50% del totale) dedotti i rimborsi eseguiti senza garanzie nel biennio stesso

03 | IL CHIARIMENTO DELL'AGENZIA
Nel conteggio del limite rimborsabile senza garanzie si computano anche i versamenti dei contributi Inps anche se effettuati mediante compensazione con crediti tributari. Tra i imborsi che riducono il limite si comprendono sia quelli effettivamente erogati (tributi e Inps) sia i crediti utilizzati in compensazione nel modello «F24»

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