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Questo articolo è stato pubblicato il 07 marzo 2011 alle ore 06:42.

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Per i contratti di appalto di lavori, servizi e forniture sottoscritti a partire dal 7 settembre 2010, gli articoli 3 e 6 della legge 136/2010 dettano in capo alle amministrazioni pubbliche una nutrita serie di nuovi obblighi: procedurali, contrattuali, contabili e di denuncia.
Quanto ai primi, a prescindere dall'importo e dalla procedura di scelta del contraente adottata, la stazione appaltante deve procedere alla preliminare richiesta di Cig e, ove obbligatorio, di Cup.
Sul piano degli obblighi contrattuali, nel contratto deve sempre essere inserita, a pena di nullità assoluta, una clausola che impegna le parti al rispetto della regole sulla tracciabilità dei pagamenti; non occorre dettagliare quali siano tali regole, ma è sufficiente un impegno esplicito delle parti al rispetto delle disposizioni di cui alla legge 136/2010. Ciò assume valenza concreta specifica nei casi in cui il contraente non sia stabilito in Italia. È altresì obbligo della stazione appaltante verificare che un'identica clausola sia riportata nei contratti stipulati dall'appaltatore con i subappaltatori e con i subcontraenti della filiera.
La clausola citata, poi, deve essere contenuta anche nei rapporti che si concretizzano in ordinativi di acquisto emessi a fronte di un'offerta formulata dal soggetto invitato; è quindi opportuno che l'offerta contenga tale impegno espresso, non ritenendosi sufficiente il riferimento alla legge 136/2010 contenuto nell'ordinativo di acquisto.
Per quanto riguarda gli obblighi contabili, previo ottenimento di comunicazione di conto dedicato da parte dell'appaltatore, tutti i pagamenti devono essere effettuati su quel conto mediante bonifico bancario o postale contenente Cig (e Cup, se obbligatorio). Occorre prestare attenzione alle "canalizzazioni" di fatture su specifici conti bancari : non possono essere eseguite se non sono precedute da formale comunicazione di conto dedicato.
Infine, gli obblighi di denuncia : la stazione appaltante deve segnalare alla prefettura le violazioni agli obblighi di tracciabilità di cui abbia avuto notizia.
In caso di contratti sottoscritti prima del 7 settembre 2010, per i pagamenti da effettuare successivamente al 17 giugno 2011, occorre utilizzare il bonifico con Cig (e Cup, se obbligatorio) su conto dedicato; non occorre invece procedere alla stesura di atti aggiuntivi (si veda l'articolo 6 comma 1 del Dl 187/2010, come modificato in sede di conversione), ma è opportuno inviare all'appaltatore una comunicazione con cui si evidenzia l'avvenuta integrazione automatica del contratto principale e dei contratti da esso derivati e, contestualmente, si procede alla comunicazione del Cig-Cup (se prima non previsto) e alla richiesta della comunicazione di conto dedicato.
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