Storia dell'articolo

Chiudi

Questo articolo è stato pubblicato il 08 marzo 2011 alle ore 08:05.

My24
Spazio a chi esercita diverse attività. Regime dei minimi in agricolturaSpazio a chi esercita diverse attività. Regime dei minimi in agricoltura

Il professionista può applicare il regime dei minimi, anche se ha una quota di partecipazione in una società semplice che esercita attività agricola e che produce reddito fondiario. Questo il parere dell'agenzia delle Entrate, contenuto nella risoluzione 27/E del 7 marzo.

Il regime dei minimi (disciplinato all'articolo 1, commi 96-117, legge 244/2007) è applicabile dai soggetti la cui attività d'impresa, artistica o professionale sia riconducibile alla nozione di "attività minima", disponendo, peraltro, l'assoggettamento del reddito a un'imposta sostitutiva del 20 per cento. Il comma 99 disciplina le esclusioni dal regime, prevedendo che non sono considerati minimi «a) le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini dell'imposta sul valore aggiunto ... d) gli esercenti attività d'impresa o arti e professioni in forma individuale che contestualmente partecipano a società di persone o associazioni di cui all'articolo 5» del Tuir o a Srl disciplinate all'articolo 116.

Con riferimento all'esclusione prevista alla lettera a), è stato chiarito che gli imprenditori agricoli, anche se in regime speciale Iva (articoli 34 e 34-bis del Dpr 633/1972), possono fruire del regime dei minimi in relazione ad un'altra attività d'impresa o professionale eventualmente esercitata, a condizione che l'attività agricola sia svolta nei limiti dell'articolo 32 del Dpr 917/1986 e sia quindi produttiva, ai fini Irpef, di redditi fondiari e non d'impresa (circolare 7/E del 28 gennaio 2008, paragrafo 2.2).

Per le Entrate, anche il contribuente che ha una quota di partecipazione in una delle società richiamate dal comma 99, lettera d), esercente attività agricola, che produce reddito fondiario, non si vede, dunque, precluso l'accesso al regime dei minimi, con riferimento all'attività professionale svolta in forma individuale. Questo vale anche nel caso di società semplice che svolge anche attività agricole connesse come, per esempio, la cessione di energia fotovoltaica o la produzione e cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche effettuate dagli imprenditori agricoli che costituiscono attività connesse a norma dell'articolo 2135 del codice civile e si considerano produttive di reddito fondiario. Ai fini fiscali, affinché tali attività "connesse" siano soggette alla tassazione del reddito su base catastale è necessario il verificarsi dei requisiti della prevalenza o della connessione, a seconda che la produzione di energia derivi rispettivamente da fonti rinnovabili agroforestali o da fonte fotovoltaica (circolare 32/E del 6 luglio 2009).

Ne consegue che, se le condizioni sono rispettate, la partecipazione nella società semplice, per la quale il reddito prodotto dall'attività agricola e dalle attività connesse è qualificabile come reddito agrario, non preclude l'accesso al regime dei minimi all'ulteriore attività di lavoro autonomo che si intende esercitare.

Il testo della Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate numero 27/E del 7 marzo 2011

Commenta la notizia

Shopping24

Dai nostri archivi