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Questo articolo è stato pubblicato il 09 marzo 2011 alle ore 06:41.

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La mobilità entra negli studiLa mobilità entra negli studi

Anche i dipendenti degli studi professionali hanno diritto alla mobilità, prevista dalla legge 223/91 in caso di licenziamento per riduzione di personale o per cessazione dell'attività. Il parere del ministero del Lavoro – sull'interpello 10/2011 sollevato da COnsiglio nazionale dei con sulenti del lavoro e da Confprofessioni – cambia gli orientamenti dei centri per l'impiego che spesso non vogliono iscrivere nelle liste di mobilità questi dipendenti, perchè non licenziati da «imprese».

L'articolo 4 della legge 236/93 indica come destinatari dell'iscrizione nelle liste di mobilità i lavoratori licenziati da imprese, anche artigiane o coop di produzione e lavoro, che occupano anche meno di 15 dipendenti, quando il licenziamento è per giustificato motivo oggettivo riconducibile a riduzione, trasformazione o cessazione dell'attività lavorativa. Il riferimento all'impresa e non al datore di lavoro ha fatto sì che ai dipendenti licenziati dagli studi non fosse consentita l'iscrizione nelle liste. Anche se non costituisce titolo per percepire l'indennità di mobilità, consente ai datori di lavoro che assumono un lavoratore iscritto di fruire di agevolazioni contributive, versando per un certo periodo la contribuzione in misura pari a quella prevista per gli apprendisti.

Il ministero sottolinea che già con la sentenza del 16 ottobre 2003 (C-32/02) la Corte Ue ha esteso la nozione di datore di lavoro, affermando che la direttiva 98/59/Ce si applica ai licenziamenti collettivi effettuati da qualunque datore, persona fisica o giuridica. La possibilità di iscrivere nelle liste anche i dipendenti degli studi, licenziati per riduzione di personale, va dunque nella linea della direttiva 98/59. Oltre che essere iscritti alla lista, questi lavoratori potrebbero aver diritto anche all'indennità di mobilità in deroga, se possono vantare un'anzianità aziendale di almeno dodici mesi, di cui almeno sei di effettivo lavoro. Le leggi 203/08 e 2/09 hanno esteso alcune misure di sostegno, in deroga ai canonici ammortizzatori, a categorie di lavoratori che per il settore di attività o per le dimensioni aziendali ne sarebbero stati esclusi.

L'indennità di mobilità in deroga può essere fruita anche dai dipendenti licenziati da studi professionali a seguito della crisi, se hanno i requisiti di anzianità aziendale e dichiarano la loro immediata disponibilità al lavoro e a percorsi formativi. Le agevolazioni contributive per i datori di lavoro che assumono persone iscritte nella lista di mobilità sono oggetto anche dell'interpello 11/2011 sull'incumulabilità dei benefici previsti dagli articoli 8 e 25 della legge 223/91. L'Associazione nazionale consulenti del lavoro ha chiesto se il datore di lavoro che ha assunto a termine, per un breve periodo, un iscritto nella lista di mobilità fruendo della riduzione contributiva prevista dalla legge 223/91 possa in un secondo momento riassumerlo a tempo indeterminato, con i benefici della stessa legge 223.

Nel primo caso la riduzione contributiva poteva essere ottenuta per un massimo di 12 mesi, prolungabile a 24 in caso di trasformazione del rapporto da tempo determinato a indeterminato. Il beneficio contributivo spetta, invece, per 18 mesi in caso di immediata assunzione a tempo indeterminato. Secondo il ministero il datore di lavoro deve scegliere preventivamente l'agevolazione che più gli interessa, non potendo avere entrambe per lo stesso lavoratore.

Soddisfatti i professionisti. Per il vicepresidente dei consulenti del lavoro, Alessandro Visparelli, «si mette fine a una sperequazione tra lavoratori, in un momento in cui la crisi morde tutti allo stesso modo, riconoscendo ai professionisti il ruolo di datori di lavoro nell'accezione ampia e moderna della giurisprudenza comunitaria». Per Gaetano Stella, presidente di Confprofessioni: «è un atto di giustizia – ha spiegato – che a due anni dal riconoscimento degli ammortizzatori sociali in deroga parifica i dipendenti degli studi a quelli dell'impresa. La mobilità per questi soggetti era partita per iniziativa di alcune regioni, ma sempre stoppata dall'Inps». «La norma – ha spiegato Giovanni Parente, consigliere nazionale dei commercialisti – favorisce un loro reinserimento grazie agli sconti fiscali di cui le imprese possono beneficiare»

La questione
01 | LA RICHIESTA

Il Consiglio nazionale dell'Ordine dei consulenti del lavoro e la Confprofessioni hanno chiesto ai tecnici del ministero del Lavoro se è possibile iscrivere nelle liste di mobilità i lavoratori subordinati che sono stati licenziati da studi professionali individuali
02 | IL CHIARIMENTO
Secondo il ministero si può applicare la disciplina della mobilità in deroga, ai fini dell'erogazione della relativa indennità, anche a questi lavoratori. Non rileva la forma giuridica individuale o associata dal datore di lavoro
03 | LA CORTE UE
L'apertura ministeriale si pone in linea con l'interpretazione fornita dalla Corte di giustizia delle Comunità europee (causa C/32/02). Secondo la giurisprudenza comunitaria occorre incentrarsi su una nozione intesa in senso ampio di datore di lavoro, superando lo stretto perimetro di quella di imprenditore e intendendo qualunque soggetto che svolge attività economica e che sia attivo in un determinato mercato

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