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Questo articolo è stato pubblicato il 10 marzo 2011 alle ore 14:33.

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L'abc della riforma costituzionale della giustizia in 15 voci (Imagoeconomica)L'abc della riforma costituzionale della giustizia in 15 voci (Imagoeconomica)

Diciotto articoli per riformare la giustizia italiana: dal "doppio" Csm, alla separazione tra giudici e pm, all'appellabilità delle sentenze di assoluzione «soltanto nei casi previsti dalla legge». In più, le nuove norme intervengo pure sul trasferimento dei magistrati, sui rapporti con la polizia giudiziaria e sulle regole disciplinari. Viene introdotta anche una nuova sezione, la II-bis, alla Costituzione per disciplinare la responsabilità civile dei magistrati.

Ecco comunque in 15 voci tutto quello che prevede il ddl costituzionale approvato oggi 10 marzo dal consiglio dei ministri.

Appellabilità delle sentenze (articolo 14). SI prevede che contro le sentenze di condanna sia sempre ammesso appello, salvo che la legge non disponga diversamente in relazione alla natura del reato, delle pene e della decisione. Le sentenze di proscioglimento sono appellabili soltanto nei casi previsti dalla legge.

Csm, si cambia (articoli 1 e da 6 a 8). Arrivano due Csm: uno, per la magistratura giudicante, l'altro per la requirente che non possono adottare atti di indirizzo politico nè esercitare funzioni diverse da quelle previste nella Costituzione. Viene introdotto poi l'articolo 104 bis della Costituzione che prevede che il Consiglio Superiore della magistratura giudicante è presieduto dal presidente della Repubblica. «Ne fa parte di diritto il primo presidente della cassazione. Gli altri componenti sono eletti per metà da tutti i giudici ordinari tra gli appartenenti alla medesima categoria previo sorteggio degli eleggibili e per metà dal parlamento in seduta comune fra professori ordinari di università in materia giuridiche e avvocati dopo 15 anni di esercizio». Il consiglio elegge un vicepresidente fra i componenti designati dal parlamento. I membri elettivi del consiglio durano in carica quattro anni e non sono rieleggibili. Non possono, finchè sono in carica, essere iscritti negli albi professionali, nè far parte del parlamento o di un consiglio regionale, provinciale o comunale. Per quanto riguarda la magistratura requirente, viene introdotto l'articolo 104 ter della Costituzione che prevede che il consiglio superiore è presieduto dal presidente della Repubblica. Ne fa parte di diritto il procuratore generale della Cassazione. Gli altri componenti sono eletti per metà da tutti i pubblici ministeri fra gli appartenenti alla medesima categoria previo sorteggio degli eleggibili e per metà dal parlamento in seduta comune tra professori ordinari di università in materie giuridiche ed avvocati dopo 15 anni di esercizio. Il consiglio elegge un vicepresidente tra i componenti designati dal parlamentio e specularmente per quanto avviene per magistrura giudicante i membri elettivi durano in carica quattro anni, non sono rieleggibili nè possono essere iscritti mentre sono in carica «in albi professionali o far parte del parlamento o di un consiglio regionale provinciale o comunale». Quanto ai compiti dei due Csm, si stabilisce, con la sostituzione dell'articolo 105 della Costituzione, che «spettano al Consiglio superiore della magistratura giudicante e al Consiglilo superiore della magistratura requitrente, secondo le norme dell'ordinamento giudiziario, le assunzioni, le assegnazioni, i trasferimenti e le promozioni nei riguardi dei giudici ordinari e dei pubblici ministeri». Specifica importante: i consigli superiori non possono adattare atti «di indirizzo politico nè esercitare funzioni diverse da quelle previste nella Costituzione».

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