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Questo articolo è stato pubblicato il 11 marzo 2011 alle ore 06:42.

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Uno dei "problemi" del l'accertamento sintetico è stato il giusto calcolo della franchigia del 25% fino ai redditi del 2008 e del 20% a partire dal 2009. È stato infatti complicato capire se lo scostamento del 25% o del 20% si calcola prendendo come base di riferimento l'importo sintetico, o il reddito dichiarato.
In una nota del servizio consultivo e ispettivo tributario (il soppresso Secit), si legge che nelle istruzioni per la compilazione della dichiarazione dei redditi, modello 740/93, per il 1992, «è stato precisato che l'ufficio può procedere ad accertamento sintetico se il reddito dichiarato è inferiore al reddito accertabile diminuito di un importo pari ad un quarto di quest'ultimo reddito». Lo stesso Secit aveva però avvertito come occorresse una modifica della norma di riferimento, l'articolo 38, comma 4, del Dpr 600/1973, per rendere evidente questa impostazione, in quanto «il testo vigente può far sorgere il dubbio che lo scostamento si riferisca, invece, al 25% del reddito complessivo dichiarato». L'invito alla modifica normativa è rimasto finora nel vuoto.
Esistono programmi che applicano la norma secondo le corrette indicazioni del 1993, applicando il 25% a titolo di franchigia sul reddito sinteticamente attribuibile. Perciò, se il reddito sintetico è 200mila euro: lo scostamento di un quarto è pari a 50mila euro, che costituisce la "franchigia" (200mila per 25% è infatti uguale a 50mila euro); la soglia di reddito al di sotto della quale può essere applicato il redditometro è uguale a 150mila euro, cioè alla differenza tra i 200mila euro del reddito sintetico e la franchigia di 50mila.
Il nuovo sintetico applicabile dal 2009 "eredita" immutata la problematica, anche se la misura della "franchigia" è comunque variata, passando dal 25 al 20 per cento.
Va confermato però che l'ipotesi corretta è di prendere a base il reddito sintetico. A partire dai redditi del 2009, la "franchigia" è stata ridotta da un quarto ad un quinto, ma occorre sempre calcolarlo prendendo a base il reddito sinteticamente accertabile.
Insomma, la differenza del 20% si calcola, prendendo a base il reddito sinteticamente accertabile e non il reddito dichiarato.
Una conferma in questo senso è stata data dalla stessa agenzia delle Entrate, in occasione di Telefisco 2011, del 26 gennaio 2011, quando ha affermato che «la determinazione sintetica del reddito è ammessa a condizione che il reddito complessivo accertabile ecceda di almeno un quinto il reddito dichiarato», ribadendo in questo modo che il 20% di "franchigia" va calcolato sul reddito sintetico accertabile e non su quello dichiarato.
È quindi sbagliato prendere come riferimento il reddito dichiarato. Se fosse invece fatto in tal modo si abbasserebbe in alcuni casi la soglia a partire dalla quale l'ufficio dell'agenzia delle Entrate può procedere all'accertamento sintetico del reddito del contribuente.
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