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Questo articolo è stato pubblicato il 12 marzo 2011 alle ore 08:17.

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Compensazioni con multe salateCompensazioni con multe salate

Mano pesante del Fisco sulle compensazioni irregolari. Chi "dribbla" il blocco in presenza di cartelle esattoriali scadute, superiori a 1.500 euro, rischia di pagare una sanzione pari al 100% di quanto usato nell'F24.
È questa la novità più rilevante che emerge dai chiarimenti forniti ieri dall'agenzia delle Entrate con la circolare 13/E. Viene scongiurato, quindi, appena in tempo il rischio di lasciare senza bussola migliaia di contribuenti in vista della scadenza del 16 marzo (si veda Il Sole 24 Ore del 10 marzo). L'amministrazione finanziaria ha anche precisato che con i crediti erariali si potranno saldare anche le imposte di registro e le altre imposte indirette, le quali, oltre all'Iva, all'Irap, all'Ires, all'Irpef, alle addizionali ai tributi diretti e alle ritenute, impediranno perciò la compensazione in caso di iscrizioni a ruolo per importi sopra i 1.500 euro. In effetti, i contribuenti, che intendono superare il divieto, possono estinguere i debiti scaduti pagando direttamente le somme dovute all'agente della riscossione. In alternativa, possono usare i crediti utilizzando il modello F24 accise e il codice tributo «Ruol» (risoluzione 18/E del 21 febbraio 2011).

Nessun blocco scatta poi per le compensazioni verticali (nell'ambito dello stesso tributo, Iva da Iva, Irap da Irap, Ires da Ires). Così come sono esclusi dal blocco i contributi e le agevolazioni erogati a qualsiasi titolo sotto forma di credito d'imposta. I contribuenti potranno controllare l'esistenza di debiti iscritti a ruolo riscontrando le cartelle ad essi notificate, accedendo dal sito di Equitalia o di altro agente della riscossione, grazie al proprio estratto conto (cioè all'elenco delle cartelle e degli avvisi di pagamento relativi al proprio codice fiscale/partita Iva dal 2000), e comunque recandosi presso gli sportelli degli agenti della riscossione.

Tornando al tema caldo delle sanzioni, come detto, chi elude il divieto rischia di dover pagare tanto quanto compensa. Quest'interpretazione si evince dal paragrafo 7 della circolare 13/E. L'Agenzia richiama l'articolo 31, comma 1, del decreto legge 78/2010, che letteralmente prevede l'applicazione di una sanzione pari al 50% dell'importo dei debiti iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori per i quali è scaduto il termine di pagamento e fino a concorrenza dell'ammontare indebitamente compensato. Pertanto, la sanzione è misurata sull'intero importo del debito ma trova un limite nell'ammontare compensato (nel senso che si paga il minore importo fra la sanzione del 50% del debito scaduto e la somma irregolarmente compensata).

Prima del chiarimento delle Entrate, si riteneva che quest'ultimo importo – vale a dire la somma compensata – valesse anche come riferimento per dimezzare la sanzione. Per le Entrate, invece, il limite non è riducibile, con l'effetto che la sanzione può arrivare al 100%, cioè a quanto compensato, come confermano gli esempi forniti (si veda la tabella). Con un debito di 25.000 euro e una compensazione "irregolare" (fatta cioè non estinguendo preliminarmente il ruolo) di pari importo, la sanzione sarà di 12.500 euro, il 50% del debito. Nel caso di un debito di 25.000 e una compensazione di 18mila euro la sanzione sarà sempre di 12.500 euro. Nel caso di importo compensato inferiore alla metà del debito, invece, la sanzione corrisponderà all'ammontare compensato: quindi, in presenza di un debito per 70mila euro e di compensazione per 25mila euro, la sanzione è di 25mila euro, pari cioè all'intero importo compensato. Questa interpretazione, in ogni caso, contrasta con la norma stessa, nel punto in cui essa avverte che la sanzione «non può comunque essere superiore al 50% di quanto indebitamente compensato».

L'irrogazione della sanzione sarà effettuata con riferimento a ciascuna indebita compensazione operata in presenta di debiti iscritti a ruolo scaduti e non pagati superiori al limite di 1.500 euro.

Rimane fermo che, come anticipato nel comunicato stampa del 14 gennaio 2011, non sono sanzionabili eventuali compensazioni effettuate nel periodo dal 1° gennaio al 18 febbraio 2011, in presenza di ruoli scaduti superiori a 1.500 euro, a condizione che il credito residuo copra almeno l'importo del ruolo scaduto.

La guida

01 - SANZIONI E REGISTRO
Le novità principali della circolare 13/E diffusa ieri dalle Entrate riguardano la rigida interpretazione sull'applicazione della sanzione del 50% in caso di compensazioni irregolari e l'inclusione delle imposte di registro e delle altre imposte indirette tra quelle che bloccano lo scambio tra crediti e debiti erariali

02 - IL BLOCCO NON OPERA
Il divieto delle compensazioni in presenza di cartelle esattoriali scadute, superiori a 1.500 euro, non scatta per le compensazioni verticali, operate nell'ambito dello stesso tributo, così come per i contributi e le agevolazioni erogati a qualsiasi titolo sotto forma di credito d'imposta.
Esclusi anche i debiti sospesi o rateizzati

03 - L'AUTO-VERIFICA
I contribuenti potranno controllare l'esistenza di debiti iscritti a ruolo accedendo dal sito di Equitalia o di altro agente della riscossione al proprio estratto conto oppure recandosi presso gli sportelli degli agenti della riscossione

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