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Questo articolo è stato pubblicato il 14 marzo 2011 alle ore 06:40.

Le agevolazioni per l'acquisto di terreni agricoli sono state protagoniste – negli ultimi due anni – di una lunga sequela di correzioni e modifiche. Fino a tutto il 31 dicembre 2009, di proroga in proroga, si era applicata la legge 604/1954 sulla piccola proprietà contadina, che prevede imposta di registro fissa, imposta di trascrizione fissa e imposta catastale all'1 per cento. Dal 28 febbraio 2010, invece, è intervenuta la legge 25/2010 (di conversione del Dl 194/2009) che – pur confermando nella sostanza le agevolazioni precedenti – ne ha ampliato l'ambito e ne ha semplificato le modalità applicative.
Ma anche la legge 25/2010 aveva introdotto una disciplina a termine, che solo grazie alla legge di stabilità per il 2011 (legge 220/2010) è andata a regime.
La legge 25/2010 in relazione al regime fiscale agevolato per l'agricoltura:
- ha fissato i presupposti soggettivi: deve trattarsi di trasferimenti a favore di coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali (Iap), iscritti nella relativa gestione previdenziale e assistenziale;
- ha fissato i presupposti oggettivi: deve trattarsi di atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni e relative pertinenze, qualificati agricoli in base a strumenti urbanistici vigenti, o di operazioni fondiarie operate attraverso l'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (Ismea);
- ha fissato i presupposti di decadenza: si decade se, prima che siano trascorsi cinque anni dalla stipula degli atti, i beneficiari alienano volontariamente i terreni o cessano di coltivarli o condurli direttamente;
- ha fatto salve espressamente le disposizioni dell'articolo 11, commi 2 e 3, del Dlgs 228/2001 e dell'articolo 2 del Dlgs 99/2004.
Nulla, invece, ha detto la legge 25/2010 circa i suoi rapporti con la legge 604/1954 che – sino a tutto il 31 dicembre 2009 – aveva disciplinato le condizioni e le modalità per fruire delle agevolazioni previste per gli acquisti di terreni agricoli da parte di coltivatori diretti e Iap.
All'indomani dell'entrata in vigore della legge 25/2010, quindi, era sorto il dubbio se dovessero ancora trovare applicazione le disposizioni della suddetta legge 604/1954 che non fossero in aperto contrasto con le nuove norme e che riguardassero aspetti non disciplinati dalla nuova normativa (ad esempio le disposizioni relative alle condizioni per accedere alle agevolazioni e alla procedura per la loro verifica).
Il dubbio era fondato sul fatto che la nuova legge non si è limitata a prorogare la disciplina, ma ha dettato una nuova normativa autosufficiente e sul fatto che la legge 25/2010 esordisce con l'inciso «al fine di assicurare le agevolazioni per la piccola proprietà contadina», inciso da taluni interpretato come espressione della volontà del legislatore di subordinare l'applicabilità anche delle agevolazioni previste dalla nuova legge alla formazione e/o arrotondamento della piccola proprietà contadina.
A dipanare i dubbi è intervenuta l'agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 36/E del 17 maggio 2010, secondo cui bisogna ritenere che la nuova normativa «non costituisca una proroga del regime previsto dalla legge n. 604 del 1954, ma una autonoma disciplina che trova applicazione solo per gli atti stipulati a decorrere dal 28 febbraio 2010». Secondo l'Agenzia, nonostante la formulazione letterale della norma, si può ritenere che il legislatore abbia voluto rimodulare la disciplina agevolativa in materia di imposizione indiretta prevista a favore del coltivatore diretto e dello Iap.
In conclusione, secondo le Entrate:
-non è più richiesta, per fruire delle agevolazioni, la sussistenza dei requisiti previsti dalla legge 604/1954 (quali l'idoneità del fondo alla formazione e all'arrotondamento della piccola proprietà contadina, la mancata alienazione nel biennio precedente dei fondi rustici oltre un ettaro);
- viene, di conseguenza, meno anche la necessità della certificazione prevista dall'articolo 3 della legge 604/1954, da parte dell'Ispettorato provinciale agrario competente, che attesti la sussistenza dei suddetti requisiti;
- per accedere alle agevolazioni, in base alla nuova norma, per l'individuazione dei beneficiari assume primaria rilevanza l'iscrizione nella relativa gestione previdenziale e assistenziale tenuta presso l'Inps, mentre per l'individuazione dell'oggetto agevolabile risultano interessati solo gli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni e relative pertinenze qualificati agricoli in base agli strumenti urbanistici vigenti.
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