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Questo articolo è stato pubblicato il 15 marzo 2011 alle ore 13:43.

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L'irregolarità «lieve» nei contributi non vieta l'appalto all'impresaL'irregolarità «lieve» nei contributi non vieta l'appalto all'impresa

I debiti previdenziali di entità minima non possono causare l'esclusione da gare di pubblico appalto: questa è la conclusione cui giungono i giudici del Consiglio di Stato nella pronuncia 24 febbraio 2011, n. 1228.
Il ragionamento compiuto dai giudici rende elastica la previsione del decreto ministeriale 24 ottobre 2001 in tema di Durc (documento unico di regolarità contributiva), che all'articolo 8 individua in 100 euro la soglia di «gravità» che impedisce il rilascio del certificato.

Questa soglia, secondo i giudici, è solo un esempio: anche se viene superata, la stazione appaltante deve verificare la gravità delle circostanze del debito, senza un'automatica esclusione.

Il caso oggetto della sentenzariguardava una gara prima aggiudicata a un'impresa e poi revocata per un debito di 190 euro.
L'importo del debito verso l'Inail era poi ancor minore in quanto soggetto a compensazione con un credito (di 170 euro) verso lo stesso ente. Per di più vi era stato anche un disguido bancario, circostanze tutte che avevano causato l'esclusione del l'impresa per irregolarita' contributive.

La norma che dà rilievo al documento unico di regolarità contributiva è l'articolo 38, comma 1, lettera i) del decreto legislativo 163 del 2006 (il codice degli appalti), che impone ai concorrenti di dichiarare l'assenza di «violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali».

In concreto, dicono i giudici del Consiglio di Stato, occorre riferirsi al bando di gara: se esso richiede solo genericamente una dichiarazione di insussistenza delle cause di esclusione, se esiste un debito verso enti previdenziali non ha rilievo la sola erroneità della dichiarazione (assenza di debiti), ma è onere della stazione appaltante accertare che l'eventuale debito contributivo sia grave e definitivamente accertato.

Se quindi il bando chiede una generica assenza di debiti, senza quantificare in modo ragionevole la soglia di gravità degli stessi, sarà il concorrente a dover valutare se il proprio debito contributivo sia o meno "grave", fruendo anche della possibilità di chiarirne l'entità e le sue cause (ad esempio un disguido eccetera).

A questa valutazione deve poi seguire il giudizio della stazione appaltante, che deve valutare gli elementi concreti forniti dal concorrente in contrasto con i dati riportati nel documento di regolarità contributiva: questa valutazione può condurre al l'esclusione dalla gara, se una volta accertata l'effettiva entità della violazione contributiva, la stessa risuti veramente grave.

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