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Questo articolo è stato pubblicato il 15 marzo 2011 alle ore 06:41.

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Spetta al giudice tributario decidere sul rifiuto della richiesta di rateizzazione della cartella esattoriale avente per oggetto un tributo. Ad affermarlo, sulla scorta di una precedente ordinanza (la 20781 del 2010), le sezioni unite della Corte di cassazione con l'ordinanza 5928/2011 depositata ieri. La corte ha affermato che nel caso in questione non c'erano dubbi che si trattasse di una controversia relativa «alla fase di riscossione (e non dell'esecuzione) del tributo, concernendo in particolare una modalità di riscossione che la legge predispone per l'ipotesi di contribuenti che si trovino in determinate condizioni economicamente "sensibili"». Quindi afferma la Corte: «Va pertanto confermato che la causa contro il provvedimento di rigetto dell'istanza di rateizzazione del debito, avente natura tributaria, rientra nella giurisdizione delle commissioni tributarie». Nell'ordinanza depositata ieri, superando un tema che era stato contestato dall'agente della riscossione, si afferma che a prescindere dal fatto che si tratti di un'agevolazione, la questione va trattata davanti al giudice tributario.
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