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Questo articolo è stato pubblicato il 15 marzo 2011 alle ore 06:45.

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È quasi tutto chiaro, eccetto il calcolo delle sanzioni sull'impiego della cosiddetta clausola di salvaguardia che prevede un limite massimo alle "multe" pari al 50% sull'imposto indebitamente compensato. È questo il quadro che emerge dalla lettura della circolare 13/E dell'11 marzo 2011 con cui l'Agenzia ha fornito i propri chiarimenti sul nuovo stop alle compensazioni in presenza di debiti erariali scaduti e iscritti a ruolo per importi superiori a 1.500 euro alla vigilia della scedenza del 16 marzo che, per la prima volta, consentirà di far riferimento a un quadro normativo quasi consolidato.
Lo stop alle compensazioni è ufficiale dal 18 febbraio 2011. Il divieto scatta in caso di debiti iscritti a ruolo per Iva, Irpef, Ires, Irap, addizionali sui tributi diretti, ritenute alla fonte, imposte di registro e altre imposte indirette. Sono esclusi i contributi e le agevolazioni erogati a qualsiasi titolo sotto forma di credito d'imposta. La norma, oltre al blocco delle compensazioni, prevede anche di eseguire dei pagamenti, pure in modo parziale, delle somme iscritte a ruolo per imposte erariali e relativi accessori tramite la compensazione dei crediti relativi alle stesse imposte (articolo 31, decreto legge 78/2010). Chi intende superare il divieto alle compensazioni, può estinguere i debiti scaduti pagando direttamente le somme dovute all'agente della riscossione. In alternativa, può usare i crediti con il modello F24 accise e il codice Ruol, in riferimento all'ambito di competenza dell'agente della riscossione presso il quale il debito è in carico (risoluzione 18/E del 21 febbraio 2011).
Con lo stop alle compensazioni, prima si devono pagare le somme iscritte a ruolo per importi superiori a 1.500 euro, per debiti scaduti, e poi si può usare il residuo credito in compensazione.
Chi non rispetta il divieto rischia di pagare una sanzione del 50 per cento. Sul calcolo delle sanzioni, gli esempi forniti dall'agenzia delle Entrate nel paragrafo 7 sono i seguenti: in presenza di un debito di 25mila euro e di una compensazione di pari importo, la sanzione sarà di 12.500 euro, il 50% del debito; nel caso di compensazione pari a 18mila euro la sanzione sarà sempre di 12.500 euro; in questo caso, per le Entrate "salta" il limite del 50% dell'indebito compensato. Nel caso di importo compensato inferiore alla metà del debito, invece, la sanzione corrisponderà all'ammontare compensato: quindi, in presenza di un debito per 70mila euro e di compensazione per 25mila euro, la sanzione è di 25mila euro. In questo caso, per le Entrate la sanzione può arrivare al 100% dell'indebito compensato.
In base agli esempi forniti dalle Entrate, la sanzione può perciò essere di ammontare superiore al 50% dell'importo compensato, come nel caso dell'indebita compensazione di 18mila euro, con la sanzione di 12.500 euro, o addirittura del 100% dell'indebita compensazione di 25mila, in presenza di un debito a ruolo scaduto di 70mila.
A seguito delle modifiche apportate dalla legge di conversione, la norma è di difficile lettura. Tuttavia, va segnalata la norma di ulteriore salvaguardia, in base alla quale la sanzione «non può essere comunque superiore al 50% di quanto indebitamente compensato» (articolo 31, comma 1, terzo periodo, Dl 78/10). In base a questa norma: in presenza di un debito di 25mila euro e di una compensazione pari a 18mila euro, la sanzione è di 9mila euro e non di 12.500 euro; in presenza di un debito per 70mila euro e di compensazione per 25mila euro, la sanzione è di 12.500 e non di 25mila.
Nel caso i cui non si dovesse applicare la norma di salvaguardia, le sanzioni – come evidenziano gli esempi a fianco – potrebbero pure risultare diverse in presenza di indebite compensazioni frazionate, o in unica soluzione, ma di importi differenti tra di loro, anche se il totale indebitamente compensato è uguale. Sono pertanto urgenti nuovi chiarimenti ufficiali.
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