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Questo articolo è stato pubblicato il 17 marzo 2011 alle ore 08:42.

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Rateizzazione dei debiti fiscali: nuova chance ai ritardatari. Le istruzioni per l'uso (Fotolia)Rateizzazione dei debiti fiscali: nuova chance ai ritardatari. Le istruzioni per l'uso (Fotolia)

Novità a tutto campo sulla rateazione delle cartelle: dalla possibilità di ottenere il beneficio nonostante il contribuente abbia omesso di pagare una o più rate all'individuazione del giudice davanti al quale impugnarle (tributario, del lavoro ovvero ordinario) a seconda della natura del debito iscritto a ruolo, qualora il contribuente si veda negare la rateazione della cartella di pagamento.

La richiesta di rateazione
L'agente della riscossione, su richiesta del contribuente, può concedere la dilazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo fino a un massimo di 72 rate mensili (6 anni) nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà. Sulle somme rateizzate si applicano gli interessi con un piano di ammortamento a scalare (rate costanti, in cui la quota capitale cresce e la quota interessi decresce in relazione alla durata della rateazione).

A tal fine il contribuente deve presentare un'istanza, effettuare una serie di calcoli volti a dimostrare la difficoltà economica in cui egli versa ed allegare una serie di documenti differenti a seconda se l'istante sia una persona fisica o una società (si veda il grafico in pagina).
In base all'articolo 19, comma 3 del Dpr 602/73 il debitore decade dal beneficio della dilazione, alternativamente, quanto abbia omesso il versamento della prima rata del piano di ammortamento, o quando abbia omesso il pagamento di due rate successive alla prima.

Le novità normative
<HS-8.4>Il Dl 225/2010 (cosiddetto milleproroghe), convertito con la legge 10/2011 è intervenuto proprio su quest'ultimo aspetto. La nuova norma prevede – con riferimento alle dilazioni concesse sino alla data del 27 febbraio 2011, in presenza di mancato pagamento della prima rata, o, successivamente, di due rate – che le dilazioni possano essere prorogate per un ulteriore periodo e fino a settantadue mesi a condizione che il debitore comprovi un temporaneo peggioramento della situazione di difficoltà posta a base della concessione della prima dilazione.
Ne consegue che ora il contribuente non rischia più automaticamente di perdere il beneficio della dilazione, in quanto l'agente della riscossione può, a richiesta riconcederlo. È necessario però che sia dimostrato il temporaneo peggioramento della propria situazione di difficoltà posta a base della prima richiesta. Equitalia ha predisposto sul proprio sito internet un fac-simile per queste situazioni.

La rateazione negata
Inizialmente la direttiva di Equitalia (n. 2070 del 27 marzo 2008), che, si spera, venga ora ufficialmente modificata, riteneva che il diniego potesse essere impugnato solo innanzi al Tar. Ripetuti interventi delle Sezioni unite della Cassazione (7612/2010, 5928/2011) hanno invece affermato la giurisdizione delle commissioni tributarie qualora la rateizzazione della cartella riguardi debiti di natura tributaria.
Secondo la Cassazione la legge attribuisce alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati. Ne consegue che la controversia attinente alla rateizzazione del debito tributario spetta certamente a detta giurisdizione. È evidente che queste pronunce delle Sezioni unite garantiranno per il futuro una maggiore tutela dei contribuenti stante la maggiore facilità dell'impugnazione di un atto davanti al giudice tributario rispetto al Tar.

Alcuni accorgimenti
Vi sono alcuni problemi di carattere operativo cui i contribuenti ricorrenti devono stare attenti. Innanzitutto la cartella, per la quale viene negata la rateazione, può contenere anche debiti non tributari (ad esempio previdenziali o violazioni al codice della strada). In questi casi è esclusa la giurisdizione delle commissioni tributarie a favore di quella del giudice del lavoro o del giudice ordinario, con la conseguenza che il contribuente è costretto a rivolgersi a vari giudici, e con riti differenti, per la stessa cartella.
Occorre poi segnalare che il ripetuto articolo 19, comma 1 del Dpr 602/73 si limita a prevedere che l'agente della riscossione, su richiesta del contribuente, possa concedere, nelle ipotesi di «temporanea situazione di obiettiva difficoltà», la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo fino ad un massimo di settantadue rate mensili.
Equitalia, ha previsto alcuni indici che, partendo dai dati di bilancio devono essere utilizzati dagli agenti per stabilire la sussistenza della temporanea situazione di difficoltà economica. Si tratta però di parametri e indici decisi da Equitalia che non possono avere rilevanza esterna. È allora verosimile ritenere che, in caso di diniego ovvero di concessione di un numero di rate inferiore a quello richiesto, il contribuente ricorrerà ora al giudice tributario lamentando che pur sussistendo la «temporanea situazione di obiettiva difficoltà» economica richiesta dalla legge, l'agente della riscossione, con i suoi parametri, non l'ha rilevata.

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