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Questo articolo è stato pubblicato il 23 marzo 2011 alle ore 08:31.

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Nel caso di incidente della circolazione, l'ente proprietario della strada è responsabile dei danni provocati dal guard rail se questo, per la sua inadeguatezza, rappresenta una situazione di «pericolo immanente». Con la sentenza 6537/2011, depositata ieri, la Terza civile della Corte di cassazione torna a delineare la responsabilità da custodia (articolo 2051 del codice civile) nei confronti dell'Anas, inserendosi nel filone giurisprudenziale "revisionista", varato con la sentenza 20427/2008. Fino a tre anni fa, infatti, i giudici di legittimità avevano ritenuto applicabile la responsabilità "del custode" per la categoria demaniale delle strade pubbliche solo in relazione alla loro dimensione: strade piccole, cioè controllabili, uguale responsabilità, parametro invece inapplicabile sulle grandi arterie.
Ora però la Cassazione, analizzando il ricorso degli eredi di un automobilista morto trafitto dal guard rail mal posizionato, fissa il definitivo cambio di approccio. La responsabilità da «cosa in custodia», scrive l'estensore della sentenza 6537/11, presuppone che l'ente proprietario della strada debba essere in grado di esplicare sulla stessa un «potere di di sorveglianza, modificarne lo stato e di escludere che altri vi apportino modifiche»; che la responsabilità scatta una volta che si accerti che il fatto dannoso è dovuto a un'anomalia della strada o degli «strumenti di protezione della stessa».
La responsabilità dell'ente pubblico-custode si configura «salvo che quest'ultimo non dimostri di non aver potuto far nulla per evitare il danno», e la presunzione di colpa che grava su di lui può essere superata solo «quando la situazione che provoca il danno si determina non come conseguenza di un precedente difetto di diligenza nella sorveglianza della strada, ma in maniera improvvisa, atteso che solo quest'ultima integra il caso fortuito». In sintesi, a giudizio della Terza sezione, la responsabilità da custodia si applica in linea generale «agli enti pubblici proprietari di strade aperte al pubblico transito, in riferimento alle situazioni di pericolo immanentemente connesse alla struttura o alle pertinenze della strada, indipendentemente dalla sua estensione».
Ma la sentenza della Cassazione tocca anche il concorso causale del comportamento della vittima, sotto il profilo della presunta «abnormità» della guida. La funzione del guard rail, taglia corto il magistrato, «è quella di impedire al conducente di uscire fuori strada e tale funzione ovviamente è correlata a tutte quelle condotte di guida la cui conseguenza sarebbe quella per l'autovettura di uscire fuori dalla carreggiata». Quindi la funzione del guard rail è «ontologicamente» evitare che qualsiasi condotta di guida non regolare possa far uscire l'auto di strada. Soprattutto, chiosa la sentenza di rinvio alla corte d'appello, non deve accadere che la protezione diventi una lama mortale che squarcia l'abitacolo.

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