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Questo articolo è stato pubblicato il 24 marzo 2011 alle ore 12:37.

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Dal fondo un aiuto per la prima casaDal fondo un aiuto per la prima casa

Trovare le risorse per coprire alcune spese grazie a un anticipo della pensione da parte del fondo di previdenza complementare. La Commissione di vigilanza sui fondi pensione (Covip), con due recenti orientamenti (il n. 3 e il n. 4 del 2011), ha definito le regole per chiedere l'anticipo dei futuri trattamenti pensionistici e chiarito l'applicabilità alle pensioni complementari delle finestre di liquidazione della pensione obbligatoria.

Sulla prima questione - le anticipazioni agli iscritti - il decreto legislativo 252/05 elenca una serie di situazioni che consentono al soggetto iscritto a un fondo di previdenza complementare di chiedere un anticipo della pensione che sarà conseguita in futuro, per un importo che - salvo casi specifici - non può superare il 75 per cento del totale dei versamenti effettuati al momento della richiesta. La Covip analizza le diverse situazioni che possono legittimare la richiesta (si veda anche lo schema a lato), rinviando alla giurisprudenza formatasi sull'articolo 2120 del codice civile in materia di anticipazioni del trattamento di fine rapporto.

Spese sanitarie
Un iscritto può chiedere in qualsiasi momento, a prescindere dall'anzianità di iscrizione, l'anticipo per far fronte a spese sanitarie per terapie e interventi straordinari di cui necessita. Le spese da coprire possono riguardare anche i suoi familiari (coniuge e figli). Tra quelle ammissibili ci sono anche le eventuali spese di viaggio e di soggiorno che il paziente e i suoi familiari devono sostenere. La straordinarietà delle terapie e degli interventi va attestata da una struttura pubblica e, in ogni caso, il fondo di previdenza deve tenere conto anche del loro costo economico. È considerata ammissibile l'anticipazione delle somme anche prima della terapia o dell'intervento, sulla base di preventivi o altri documenti idonei.

Abitazione prima casa
Una volta decorsi otto anni di iscrizione, si può chiedere l'anticipazione del trattamento, motivandola con l'esigenza di acquistare la prima casa, per sé e per i propri figli. Si intende per prima casa di abitazione quella destinata a residenza o a dimora abituale, cioè la casa centro degli interessi del l'iscritto o dei suoi figli. Il beneficio può essere concesso anche nel caso in cui l'acquisto risulti effettuato solo dal coniuge, se si trova in regime di comunione legale dei beni. Inoltre l'anticipo è ammesso per l'acquisto in cooperativa, la costruzione della casa di abitazione su suolo proprio, l'acquisto di una quota della proprietà immobiliare o della cosiddetta «proprietà superficiaria».

La lista dei casi in cui non si può concedere l'anticipazione è lunga: quando l'immobile non è intestato al lavoratore, al coniuge o ai figli (anche se l'iscritto dichiara di averne pagato il prezzo); quando l'iscritto è separato e risulta già comproprietario di un immobile assegnato in godimento alla moglie; in caso di acquisto dell'usufrutto o della nuda proprietà (a meno che l'iscritto non risieda nell'immobile, e allora è possibile concedere l'anticipazione).

Circa la documentazione comprovante l'acquisto, la Covip conferma la possibilità di ottenere l'anticipazione anche attraverso documenti diversi dall'atto notarile, come ad esempio il contratto preliminare. Infine, la commissione afferma che l'anticipazione può essere richiesta entro un termine massimo di 18 mesi dalla data dell'acquisto; questo termine può tuttavia essere ridotto dai fondi. Oltre all'acquisto, anche la ristrutturazione della prima casa dà il via libera all'anticipazione.

Altre esigenze
Accanto a queste ipotesi, la legge prevede la possibilità per l'iscritto di chiedere, dopo otto anni dall'iscrizione, l'anticipazione per ulteriori esigenze. Queste non sono tipizzate, e quindi dovranno essere individuate dai singoli fondi. In ogni caso l'anticipazione per questi casi non può essere superiore al 30% delle somme già versate. La Covip riconduce a queste ipotesi le anticipazioni che possono essere fruite durante i periodi di godimento dei congedi per la formazione e quelle connesse alla fruizione dei congedi parentali.

Finestre
Con la riforma delle finestre di liquidazione della pensione obbligatoria, approvata con il decreto legge 78/2010 (in legge 122/2010) - si veda anche «Il Sole 24 Ore» del 22 marzo – si è cercato di capire se le nuove regole previste dal provvedimento potessero essere applicate anche alla previdenza complementare. La Covip esclude che le disposizioni interessino anche i fondi complementari. Infatti, osserva la commissione, il diritto alla pensione complementare si matura nel momento in cui si perfezionano, nel regime pubblico, i requisiti per la pensione obbligatoria. Una volta perfezionati i requisiti, la legge non prevede alcun collegamento con il momento (successivo) in cui viene liquidato il trattamento obbligatorio. È da escludere l'applicabilità verso i fondi complementari delle finestre che impongono per il pagamento della pensione un'attesa di 12 mesi (per i lavoratori dipendenti) o 18 (per gli autonomi).

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