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Questo articolo è stato pubblicato il 24 marzo 2011 alle ore 16:29.
Se nell'offerta commerciale c'è scritto "per sempre", così deve essere. Almeno fino a quando a cambiare idea sull' "eterna" durata del rapporto non siano entrambe le parti in causa. Stop, dunque, alle «impercettibili modifiche unilaterali del contratto» da parte delle aziende senza informare o informando male il consumatore. Con questa motivazione, una compagnia telefonica è stata condannata a pagare il risarcimento del danno a una abbonata per aver mutato, senza dirlo, le condizioni del pacchetto "NOI 2" che prevedeva 500 minuti di chiamate ad una altra scheda dello stesso operatore al costo una tantum di 7 euro, oltre a un canone mensile di 2 euro.
Il giudice: l'abbonata privata ingannevolmente dei costi fissi di ricarica
«Probabilmente - si legge nella sentenza -, in conseguenza del decreto del 223/2006 che stabiliva l'illegittimità dell'addebito ai consumatori dei costi fissi di ricarica». I famosi 5 euro che molte compagnie telefoniche hanno scaricato sugli utenti. Il giudice di pace di Perugia, dunque, con la sentenza 258/2011 (si legga il testo della sentenza su www.guidaaldiritto.ilsole24ore.com), ha riconosciuto le ragioni della ricorrente che lamentava una riduzione dei minuti di conversazione a disposizione e perciò recedeva unilateralmente dal contratto. A seguito dei conteggi effettuati, l'abbonata riteneva di essere stata privata "ingannevolmente" nel tempo di un importo pari a 1030 euro.
Il recesso va comunicato formalmente
Secondo il giudice, ai sensi dell'articolo 5 del codice del consumo, l'espressione "per sempre", contenuta nell'offerta promozionale, deve intendersi «sine die», secondo quello che è «il suo significato più semplice ed immediato». Nei contratti ad esecuzione continuata è sempre possibile il recesso, ex articolo 1373 del codice civile, purché però venga comunicato formalmente. Mentre, nel caso in parola, non risulta esserci stata alcuna informativa del cambio delle condizioni dell'offerta. Non solo, secondo il giudice neppure la segnalazione tramite "sms" sarebbe stata sufficiente ad autorizzare le modifiche al contratto, in assenza di una esplicita accettazione. La società telefonica è stata perciò condannata a pagare 600 euro oltre a interessi, rivalutazione e spese di giudizio.
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