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Questo articolo è stato pubblicato il 26 marzo 2011 alle ore 08:16.

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La lotta all'evasione, se condotta con eccessiva frenesia, può anche indurre errori. Esistono, infatti, comportamenti diversi nell'emettere gli accertamenti relativi al singolo periodo d'imposta: alcuni uffici emettono un solo atto di accertamento, altri uffici, oltre all'accertamento, emettono un separato atto di contestazione per le sanzioni. La conseguenza è una moltiplicazione delle sanzioni, con effetti talvolta paradossali.
Si può fare l'esempio, tratto dalla realtà, di un accertamento e di un atto di contestazione separato notificati a un professionista: l'ufficio dell'agenzia delle Entrate ha rilevato, nei suoi confronti, che nel 2005 avrebbe evaso 134.478 euro, di cui 59.818 euro a titolo di versamenti non giustificati e 74.659 euro per prelevamenti non giustificati. Con l'accertamento, l'ufficio ha chiesto somme a titolo di Irpef per 55.874 euro, di addizionale regionale all'Irpef per 1.234 euro, di Irap per 5.715 euro, di Iva per 11.964 euro, di addizionale comunale all'Irpef per 331 euro, di sanzioni per 171.124 euro. In totale, 246.242 euro, oltre agli interessi maturati e maturandi.
Con il separato atto di contestazione, l'ufficio ha applicato sanzioni per altri 14.932 euro, per presunta omessa fatturazione di acquisti. Ha cioè applicato la sanzione del 100% in relazione all'aliquota Iva del 20% applicabile sull'imponibile di 74.659 euro per prelevamenti non giustificati. Infatti, il 20% di 74.659 è uguale a 14.932.
In questi casi, l'atto di contestazione separato viola la norma sul cumulo giuridico delle sanzioni, prevista dall'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 472/1997.
Come indicato dalla stessa amministrazione finanziaria nella circolare 180/E del 10 luglio 1998, proprio nel commento all'articolo 12, «rispetto alle imposte sui redditi e all'Iva, il pregiudizio a cui la norma si riferisce si realizza, normalmente, con la commissione delle violazioni di omessa presentazione della dichiarazione o di infedele dichiarazione, atteso che queste, nella fisiologia del procedimento, sono quelle che chiudono la catena delle violazioni. Di conseguenza, le violazioni funzionali o prodromiche a quelle ora richiamate – quali, ad esempio, quelle di omessa o irregolare tenuta della contabilità, ovvero di omessa o irregolare fatturazione e registrazione o di omessa o infedele emissione di scontrini o ricevute fiscali – non saranno sanzionate come tali, ma rimarranno assorbite nella violazione coincidente, per l'appunto e almeno nella generalità dei casi, con quella inerente alla omessa presentazione della dichiarazione o all'infedeltà della stessa (...)». In poche parole, per rispettare il dettato dell'articolo 12, l'atto di accertamento deve essere unico, così come la sanzione. Altrimenti si corre il rischio di una moltiplicazione delle sanzioni. Il rimedio è semplice: ricordarsi delle norme sull'autotutela e annullare gli atti di contestazione emessi.
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