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Questo articolo è stato pubblicato il 27 marzo 2011 alle ore 08:15.

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Registrazione online ferma al paloRegistrazione online ferma al palo

Per le case fantasma vendita impossibile. Ma regolarizzarle dal punto vista urbanistico, in qualche caso, si può. È quanto è emerso ieri al convegno sulla conformità catastale organizzato a Roma dalla Fondazione italiana per il notariato in collaborazione con il consiglio notarile di Roma guidato da Maurizio D'Errico, anche consigliere nazionale del notariato.

Ha aperto i lavori il direttore dell'agenzia del Territorio, Gabriella Alemanno, che ha ricordato che dal 2 maggio gli uffici procederanno con l'attribuzione della rendita presunta. L'interesse per la possibilità di regolarizzare – aperta sino a sabato 30 aprile – è anche dimostrato da un dato: «Da ottobre 2010 sono state scaricate 800mila planimetrie online, questa nuova procedura è costata molto lavoro ma evidentemente è apprezzata».

Mentre non si può dire lo stesso della possibilità di registrazione e trascrizione online, avviata sperimentalmente a Bologna, Palermo, Lecce e Firenze: «Non sta decollando e mi spiace moltissimo - ha detto il direttore del Territorio -, perché tra poco diventerà obbligatoria. Fatevene un ragione - ha concluso rivolgendosi agli oltre mille notai presenti - bisognerà mettere da parte le carte». Alla bacchettata ha risposto a margine del convegno il presidente del Notariato, Giancarlo Laurini: «È soprattutto un problema di mentalità, che però cambierà rapidamente: stiamo organizzando corsi per diffondere la conoscenza della procedura».

Alemanno ha anche presentato le possibilità di utilizzo della banca dati immobiliare integrata: sarà possibile online la ricerca per indirizzo, ottenendo per ciascuna unità identificativi catastali, elaborato planimetrico, titolarità e relativi valori dell'Osservatorio immobiliare.

Aldo De Luca, direttore centrale pubblicità immobiliare e affari legali del Territorio, ha chiarito che per le case fantasma non c'è scampo. Per poterle cedere occorre la denuncia catastale: «Anche quando noi avremo attribuito una rendita presunta a un'unità immobiliare, che acquisirà così un suo identificativo catastale, in questa fase non verrà collegata una planimetria. Quindi non potrà essere oggetto di trasferimento di diritti reali». E allora come si fa? «La soluzione è una sola - ha detto De Luca -: presentando la dichiarazione di aggiornamento in catasto con docfa e rendita proposta in alternativa alla presunta». Questo vale anche per le modificazioni che abbiano implicato una variazione alla consistenza (cioè il numero dei vani).

Sulla possibilità concreta di regolarizzare quelle variazioni che in genere sono abusi edilizi è intervenuto Bruno Razza del consiglio nazionale dei geometri: «Nei fabbricati anteriori al 1942 non c'è problema, non servivano permessi urbanistici e si può procedere direttamente all'accatastamento. Mentre, per esempio, un ampliamento con una parte in eccesso ormai non sanabile si sistema solo riportando la situazione a quella che avrebbe dovuto essere all'epoca».

Rischi anche per i notai, illustrati da Franco Coppi, ordinario di penale alla Sapienza: «Se la dichiarazione dell'intestatario è mendace, il notaio non è coinvolto in automatico, neppure nelle ipotesi di negligenza, perché qui si tratta di reati dolosi dove non si forma il concorso nel reato di cui all'articolo 483 del Codice penale. I rischi sono nella figura del dolo eventuale come individuato dalla Cassazione, cioè quando il notaio avrebbe rogato comunque, anche se avesse avuto la certezza della falsità. Pensiamo alla promessa di una somma enorme sulla base della quale il notaio chiude un occhio: qui è chiaro che si configura il dolo eventuale».

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