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Questo articolo è stato pubblicato il 01 aprile 2011 alle ore 08:34.

La presenza nel verbale di una violazione oggetto di diffida sposta in avanti il conteggio dei 60 giorni per le sanzioni ridotte. Il ministero del Lavoro interpreta in maniera estensiva le norme del collegato lavoro (legge 183/2010) sulla decorrenza dei termini per applicare le sanzioni in misura ridotta. Con la circolare 10/2011 ha stabilito che il termine di 60 giorni previsto dall'articolo 16 della legge 689/81 (norma che permette di pagare le sanzioni più basse) trova applicazione per l'intero verbale di accertamento, a prescindere dalle violazioni accertate dallo stesso verbale.

Nell'ipotesi in cui il personale ispettivo, con il medesimo verbale, abbia per alcune inadempienze diffidato il trasgressore e per altre comminato la sanzione, il pagamento in misura ridotta potrà essere eseguito entro 105 giorni dalla notifica dello stesso verbale: ai 60 giorni previsti dalla legge 689, infatti, si aggiungono anche i 45 che la legge 183 ha previsto per ottemperare alla diffida.

Il termine può però ridursi a 75 giorni (60 più 15) se il verbale contiene una sola diffida cosiddetta «ora per allora». Quest'ultima si riferisce ad adempimenti che l'azienda ha omesso nei termini previsti ma ha provveduto a porre in essere successivamente, anche se tardivamente, in maniera spontanea in un periodo che precede l'accertamento ispettivo.
Potrebbe, però, verificarsi che nel verbale unico l'accertatore abbia inserito una diffida riferita a una violazione ancora in essere, un'altra diffida «ora per allora» e abbia richiesto, per un ulteriore inadempimento, il pagamento delle sanzioni per cui si può fruire della misura ridotta. In tal caso i termini che, contemporaneamente, si presentano nel verbale potrebbero essere due: uno per adempiere alle diffide (che decorre dalla ricezione del provvedimento) e l'altro utile per il pagamento della sanzione in misura ridotta (60 giorni che decorre dal termine per adempiere alla diffida).

Ipotizzando che il verbale sia stato notificato il 1° marzo, va individuato il «dies a quo», cioè il giorno dal quale comincia a decorrere il termine (60 giorni) concesso per il pagamento in misura ridotta (nessun dubbio sussiste per le altre due decorrenze, rilevando per esse la data di ricevuta del verbale). Tra le possibili soluzioni (1° e 16 marzo, 15 aprile) sembra applicabile il 15 aprile, soluzione che concede al contribuente 105 giorni di tempo per pagare la sanzione ridotta.

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