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Questo articolo è stato pubblicato il 01 aprile 2011 alle ore 06:42.
Bilanci 2010 sotto esame. Al collegio sindacale, anche nel caso in cui non gli sia stata attribuita la funzione della revisione legale dei conti, compete una serie di controlli sul bilancio d'esercizio che, in ogni caso, non richiede la necessità di entrare nel merito della sua correttezza.
Va puntualizzato che l'operato dell'organo di controllo sul documento di sintesi inizia anche prima della presentazione in quanto allo stesso compete la vigilanza sull'osservanza delle norme procedurali inerenti alla sua formazione, deposito e pubblicazione. Pertanto la presentazione del bilancio all'assemblea costituisce il punto d'arrivo di un processo complesso che si compone di diverse fasi e a cui partecipano differenti soggetti.
Per quello che riguarda il collegio sindacale occorre dire che alla redazione del progetto di bilancio da parte degli amministratori (articolo 2423 del Codice civile) segue la presentazione del documento agli organi preposti al controllo (collegio e revisori) almeno trenta giorni prima di quello fissato per l'assemblea che deve discuterlo (articolo 2429, commi 1 e 2, del Codice civile).
In questa sede il collegio sindacale è chiamato a svolgere sul bilancio d'esercizio esclusivamente l'attività di vigilanza sull'osservanza della legge e dello statuto. Va sottolineato che alla vigilanza del collegio sindacale in ordine al bilancio di esercizio è stata dedicata una sezione delle Norme di comportamento del collegio sindacale emesse dal Cndcec il 15 dicembre 2010 ed entrate in vigore il 1º gennaio 2011 (norma n. 3.7).
È compito del collegio verificare che: a) gli schemi di stato patrimoniale e conto economico siano conformi alle disposizioni degli articoli 2424, 2424-bis, 2425 e 2425-bis, del Codice civile; b) nella nota integrativa siano stati indicati i criteri di valutazione seguiti e che questi siano conformi alla legge (articolo 2423-bis del Codice civile) ed ai principi contabili adottati; c) la nota integrativa e la relazione sulla gestione abbiano il contenuto previsto dalla legge (rispettivamente dagli articoli 2427, 2427-bis e 2428 del Codice civile); d) siano riscontrabili completezza e chiarezza informativa della nota integrativa e della relazione sulla gestione alla luce dei principi di verità, correttezza e chiarezza stabiliti dalla legge; e) la relazione sulla gestione fornisca adeguate informazioni sui principali rischi e incertezze – di natura sia organizzativa sia funzionale – cui la società è esposta; f) sia verificata la rispondenza del bilancio ai fatti e alle informazioni di cui il collegio sindacale è a conoscenza a seguito della partecipazione alle riunioni degli organi sociali, dell'esercizio dei suoi doveri di vigilanza e dei suoi poteri di ispezione e controllo (articoli 2403, 2403-bis e 2405, del Codice civile).
L'attività di verifica si conclude con la relazione al bilancio. Che contiene una serie di attestazioni, giudizi e proposte che costituiscono la conclusione dell'attività di controllo compiuta nel corso dell'esercizio; essa è finalizzata a mettere i soci nella posizione di conoscere tutti gli elementi necessari per poter consapevolmente discutere, approvare, modificare o respingere il progetto di bilancio.
Attraverso la predisposizione della relazione, il collegio sindacale: a) riferisce all'assemblea sui risultati dell'esercizio sociale; b) informa sull'attività svolta nell'adempimento dei propri doveri; c) fa le osservazioni e le proposte in ordine al bilancio e alla sua approvazione, con particolare riferimento all'esercizio della deroga di cui all'articolo 2423, comma 4, del Codice civile e sulla sua influenza sulla situazione patrimoniale, finanziaria e sul risultato economico dell'esercizio (in caso di non applicazione da parte degli amministratori di una delle disposizioni sui principi di redazione del bilancio di cui agli articolo 2423-bis del Codice civile e seguenti).
La relazione deve contenere il consenso espresso del collegio sindacale all'iscrizione nell'attivo dello stato patrimoniale dei costi di impianto e ampliamento, dei costi di ricerca, sviluppo e pubblicità aventi utilità pluriennale (articolo 2426, n. 5, del Codice civile) e dell'avviamento (articolo 2426, n. 6).
La norma di comportamento n. 7.1 dà indicazioni sulla struttura e sul contenuto della relazione all'assemblea dei soci. Occorre invece rifarsi alla bozza delle norme datata febbraio 2005 laddove si voglia esaminare un fac simile di relazione.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
ISTRUZIONI
PER L'USO
- Codice civile, articoli da 2397 a 2409 e 2429
- Decreto legislativo 39/2010, articolo 14
- Decreto del ministero della Giustizia 169/2010
- Norme di comportamento del collegio sindacale nelle società non quotate del Cndcec
Il Collegio viene anche chiamato a fare proposte sul bilancio. Così, considerando anche le risultanze dell'attività svolta dal soggetto incaricato del controllo legale dei conti, propone all'assemblea alternativamente: 1) di approvare il bilancio di esercizio così come redatto dagli amministratori; 2) di approvare il bilancio tenendo conto del rilievo dell'organo di revisione; 3) di approvare il bilancio, richiamata l'attenzione dei soci su quanto riferito in merito a eventuali rilevazioni emerse dalle verifiche e previa modifica del documento.
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