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Questo articolo è stato pubblicato il 04 aprile 2011 alle ore 07:53.

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Francesco Falcone
Antonio Iorio
La gestione antieconomica dell'azienda è censurabile dal fisco. Sempre più spesso gli uffici, considerando antieconomiche determinate scelte imprenditoriali, rettificano la dichiarazione, in base al principio secondo cui chiunque svolga un'attività economica è indotto a ridurre i costi o a massimizzare i ricavi, a parità delle altre condizioni. In concreto i verificatori, nonostante non scoprano violazioni alla normativa fiscale, durante il controllo si rendono conto che alcune operazioni e scelte non appaiono improntate a criteri di economicità con la conseguenza che: a) ritengono i relativi costi sostenuti (se si tratta di acquisti) in tutto o in parte non deducibili in quanto non inerenti; b) contestano maggiori ricavi se le operazioni considerate non economiche sono quelle attive.
Le direttive
L'Agenzia nel 2008 con una nota interna (n. 55440) ha segnalato agli uffici che i comportamenti palesemente antieconomici possono configurarsi sia con l'eccessività di componenti negativi, sia con l'immotivata compressione di componenti positivi di reddito. Secondo l'Agenzia in sede di contestazione e in particolare sotto il profilo dell'iter logico argomentativo, a una condotta ritenuta antieconomica corrisponde un ribaltamento dell'onere della prova sul contribuente il quale, ove non riesca a giustificare la propria condotta, si vedrà riprendere a tassazione il componente negativo di reddito dedotto (o parte di esso) ovvero il componente positivo di reddito non dichiarato (o parzialmente dichiarato).
I passi degli uffici
Nella formulazione dei rilievi gli uffici secondo la direttiva devono osservare il seguente iter:
- evidenziazione del costo/ricavo ritenuto anomalo/abnorme rispetto all'attività d'impresa;
- illustrazione dei motivi per i quali la condotta dell'impresa assume connotati di antieconomicità;
- individuazione della (ritenuta) corretta entità del costo deducibile o del ricavo effettivamente tassabile, utilizzando i dati ed elementi a disposizione in modo da ricondurre i citati componenti di reddito a un carattere di normalità;
- attivazione di uno specifico contraddittorio con il contribuente volto a comprendere l'economicità o meno dell'operazione esaminata e le conseguenze tributarie; in tale contesto viene attentamente valutato se le operazioni sono avvenute all'interno di un gruppo societario o di un medesimo centro d'interesse economico;
- al termine del contraddittorio l'ufficio esporrà le argomentazioni fornite dalla parte e le ragioni che inducono a non considerarle idonee a giustificare l'economicità dell'operazione, con evidenziazione della motivazione nell'atto di accertamento;
- valorizzazione delle argomentazioni della giurisprudenza e della dottrina favorevoli alla rettifica di ricavi o costi, sulla base di considerazioni che attengono alla congruità, cioè alla dimensione quantitativa del componente di reddito;
- formalizzazione del rilievo in base all'articolo 39, comma 1, lettera d), del Dpr 600/73, evidenziando coerentemente come non venga posta in discussione la complessiva attendibilità delle scritture contabili, ma l'infedele rappresentazione fiscale di una o più operazioni analiticamente contestate.
La direttiva ricorda infine che i rilievi sull'antieconomicità comportano anche il recupero dell'Iva sui maggiori componenti positivi di reddito (Iva dovuta) o minori componenti negativi di reddito (Iva indebitamente detratta).
I risvolti penali
Da ultimo occorre segnalare che in presenza di rettifiche che superano la soglia di rilevanza penale (imposta evasa superiore a 103mila euro circa e imponible sottratto a tassazione superiore a circa 2,065 milioni di euro) prevista per il reato di dichiarazione infedele i verificatori, ma soprattutto la Guardia di finanza, inviano la segnalazione di notizia di reato alla competente procura con tutte le ulteriori evidenti conseguenze.
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LA PAROLA CHIAVE
Antieconomicità
Con il concetto di antieconomicità, si fa riferimento all'alterazione di componenti positivi e/o negativi di reddito in violazione del principio della corretta rappresentazione (come, ad esempio, puntuale registrazione di ricavi o compensi e inerenza di costi e spese). Di conseguenza l'antieconomicità, secondo l'amministrazione diventa comportamento riconducibile all'evasione fiscale. C'è, quindi, una sostanziale differenza con l'abuso del diritto o l'elusione. In genere con l'abuso,

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