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Questo articolo è stato pubblicato il 15 aprile 2011 alle ore 08:04.

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Nel compilare il modello 730/2011 è necessario fare molta attenzione se nel 2010 sono stati venduti terreni di proprietà. Tra gli elementi da considerare ci sono la durata del possesso per le aree non edificabili, se superiore o inferiore ai cinque anni, la tipologia del fondo - che può essere agricola, edificabile, lottizzata - e il modo in cui si è acquisita la proprietà.


Sono numerosi i quesiti che i lettori hanno inviato su questo tema attraverso il sito www.ilsole24ore.com/guida730, di supporto alla "Guida al 730" attualmente in edicola. Tutte le risposte saranno visibili sul sito (si accede con una password disponibile all'interno della Guida) da venerdì 15 aprile; i quesiti possono essere inviati fino a giovedì 21 aprile.
Chi si appresta a compilare la dichiarazione, e ha venduto un'area e incassato il corrispettivo l'anno scorso, deve sapere che le plusvalenze che derivano dalle cessioni di terreni non edificabili (agricoli e non) acquistati da non più di cinque anni devono essere dichiarate tra i redditi diversi (quadro D); non va dichiarato nulla se il terreno è stato ereditato o se è già stata pagata l'imposta sostitutiva dal notaio.

Sono soggette a tassazione anche le plusvalenze realizzate per effetto della vendita dei terreni edificabili, o sui quali siano stati effettuati interventi di lottizzazione o eseguite opere per renderli edificabili. In via generale, la plusvalenza si determina dal confronto tra i corrispettivi percepiti nel 2010 e il prezzo di acquisto incrementato di ogni altro costo inerente. Per i terreni edificabili il prezzo di acquisto deve essere rivalutato in base alla variazione Istat e incrementato dell'eventuale Invim (l'imposta sull'incremento di valore degli immobili).

Regole specifiche sono previste anche per i fondi lottizzati che sono stati acquistati almeno cinque anni prima dell'inizio della lottizzazione; in questo caso si assume come prezzo di acquisto il valore che l'area aveva all'inizio della lottizzazione. Va detto, tuttavia, che per quanto riguarda il calcolo della plusvalenza assumono particolare importanza le norme che hanno consentito in questi anni di rivalutare il valore di acquisto dietro versamento di un'imposta sostitutiva del 4%, al fine di ridurre la tassazione.

Nel rigo D4 del modello trovano spazio le plusvalenze che derivano da cessioni "infraquinquennali" (codice 2) e da cessioni di terreni lottizzati (codice 1); nella colonna 2 va il reddito lordo percepito nel 2010 mentre nella colonna 3 il prezzo di acquisto. Le plusvalenze che scaturiscono dalla cessione di terreni edificabili vanno, invece, nella colonna 4, rigo D7, tra i redditi soggetti a tassazione separata. Va, inoltre, riportato in colonna 1 il codice 6 (cessione dei terreni edificabili) e, in caso di opzione per la tassazione ordinaria, deve essere barrata l'apposita casella di colonna 2.

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TAG: Fisco, Istat

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