Storia dell'articolo
Chiudi
Questo articolo è stato pubblicato il 17 aprile 2011 alle ore 08:21.
Per le spese sugli interventi per il risparmio energetico, a cavallo d'anno, le persone fisiche e i professionisti possono iniziare a detrarre dall'Irpef il 55% "solo" dalle dichiarazioni dei redditi relative agli anni in cui i pagamenti sono stati effettuati, in quanto rileva solo il principio di cassa, anche se la pratica non è ancora stata inviata all'Enea.
Lo sconto fiscale parte obbligatoriamente dall'Unico o dal 730 relativi ai periodi dei pagamenti anche per i bonifici degli anni precedenti, rispetto a quello della fine dei lavori, ma in questo caso è necessario attestare che gli interventi non siano ancora ultimati alla fine dell'anno. Questa attestazione del contribuente non deve seguire specifiche formalità e, comunque, non deve essere spedita all'Enea, alle Entrate o allegata alla dichiarazione, ma va conservata ed esibita in caso di richiesta degli uffici. La mancanza di questa attestazione, inoltre, non consente di posticipare l'inizio della detrazione del 55% dei pagamenti, alla dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui termina l'intervento.
Sono queste le principali conseguenze della risposta del ministero dell'Economia all'interrogazione parlamentare n. 5-04587 del 13 aprile 2011, secondo la quale anche per i lavori agevolati a cavallo d'anno vale sempre e solo il principio di cassa, anche se non è ancora stata inviata la documentazione necessaria all'Enea «entro 90 giorni dalla fine dei lavori».
La nuova interpretazione è apprezzabile in quanto risponde, una volta per tutte, sull'obbligo/possibilità di posticipare l'inizio della detrazione all'anno in cui i lavori (a cavallo tra più periodi) terminano. Nella risoluzione n. 335/2008, l'Agenzia, tra l'altre, precisò che la "possibilità" di anticipare lo sconto fiscale venne introdotta dall'articolo 4, comma 1 quater, del decreto dell'Economia del 19 febbraio 2007 «al fine di massimizzare il godimento del beneficio» per il contribuente, come una sorta di maggior beneficio rispetto alla normale procedura di detrazione per il 55%, cioè quella posticipata alla fine dei lavori e condizionata all'invio "consuntivo" dei dati all'Enea. Anche nelle risoluzioni 283/E e 295/E del 2008, si ricordò la possibilità dell'anticipazione, ma non si disse mai che non si poteva posticipare alla fine dei lavori l'inizio della detrazione di tutti i pagamenti effettuati.
L'anticipazione dell'inizio della detrazione all'anno del bonifico non è stata messa in discussione dalla risposta all'interrogazione parlamentare, anzi è l'unica procedura possibile. Per i lavori a cavallo d'anno, il contribuente «può usufruire della detrazione» anticipatamente, rispetto all'anno della fine dei lavori (quindi, prima dell'invio obbligatorio all'Enea della documentazione), «a condizione che attesti che i lavori non sono ultimati» alla fine dell'anno. Questa attestazione (in carta libera) non è la comunicazione da inviare alle Entrate, entro il 31 marzo di ogni anno (2010, 2011 e 2012) per informare l'agenzia, in caso di interventi a cavallo d'anno, dei pagamenti effettuati nell'anno precedente alla fine dei lavori.
Le condizioni che fanno scattare l'attestazione, però, sono le stesse della comunicazione, quindi, chi ha omesso di attestare la mancata fine dei lavori al 31 dicembre di un anno (al fine di posticipare l'inizio della detrazione alla fine dei lavori, ora non più possibile), spesso ha omesso anche di inviare la comunicazione alle Entrate. Però, seguendo la nuova interpretazione del Ministero, per i lavori a cavallo d'anno, ad esempio, tra il 2010 e il 2011, con pagamenti nel 2010, la comunicazione alle Entrate doveva essere inviata entro il 31 marzo 2011, indicando i dati dei pagamenti effettuati nel 2010. La sua mancata presentazione non comporta «la decadenza dal beneficio», ma l'applicazione delle sanzioni da 258 euro a 2.065 euro.
Considerando che prima della nuova interpretazione la posticipazione della detrazione alla fine lavori non solo semplificava la procedura, ma sembrava anche la più corretta (perché legava lo sconto fiscale al completamento della procedura all'Enea) ed era pro fisco (perché posticipava il beneficio fiscale), si ritiene che in questi casi possa essere applicabile il principio generale dell'articolo 10, comma 3, dello Statuto del contribuente, secondo il quale «le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria».
Permalink
Ultimi di sezione
-
Fisco
Dichiarazioni Iva, la check list dei controlli - Attenzione alle operazioni con l'estero
di Matteo Balzanelli e Massimo Sirri
-
ACCERTAMENTO E CONTENZIOSO
Transfer pricing con rischi penali minimi
di Antonio Iorio
-
PREVIDENZA E ASSISTENZA
Cassa integrazione al massimo per 24 mesi
di di Antonino Cannioto e Giuseppe Maccarone
-
PARLAMENTO E GIUSTIZIA
Meno vincoli sulle società tra avvocati
di Carmine Fotina e Giovanni Negri
-
FISCO E CONTABILITÀ
Dalla Cassazione via libera alla Tari differenziata per i bed & breakfast
di Pasquale Mirto
-
lavoro
Aiuto personalizzato per chi perde il posto