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Questo articolo è stato pubblicato il 23 aprile 2011 alle ore 09:55.

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La società di capitali che approva il primo bilancio di liquidazione, ipotizzando che la liquidazione sia iniziata nel 2010, deve tenere presente che mentre i periodi d'imposta nel 2010 sono due, l'esercizio è unico dal punto di vista civilistico. Questo anche se le due parti che lo compongono (ante liquidazione e post liquidazione) sono oggetti di rendiconto separato anche sotto il profilo contabile. Sono queste le indicazioni che arrivano dal documento Oic 5, che bisogna rispettare in sede di approvazione del bilancio, mentre il calcolo delle imposte dovute va eseguito scindendo i due periodi d'imposta.

Il bilancio di liquidazione
La società che ha inaugurato nel 2010 la fase di liquidazione deve approvare entro i termini ordinari previsti dall'articolo 2364 del Codice civile (o 4778 bis per le Srl), il bilancio dell'esercizio 2010, che si presenta come un unico esercizio comprendente anche il periodo ante liquidazione. Questo periodo è oggetto del rendiconto redatto dagli amministratori, ma non è soggetto ad approvazione esplicita nel momento in cui è consegnato ai liquidatori. Questo non significa che il documento non sia visionato o approvato dai soci, poiché, come ricorda il documento Oic 5, (paragrafo 3.5), nel momento in cui sarà approvato il bilancio 2010, sarà approvato dai soci anche il rendiconto sulla gestione. Un caso particolare si manifesta quando la delibera di messa in liquidazione avviene nei primi giorni del 2011, poniamo il 15 gennaio (data di iscrizione al registro imprese della delibera di messa in liquidazione e nomina dei liquidatori). A questo punto si pone il problema dell'approvazione del bilancio antecedente la messa in liquidazione. Questo dovrebbe essere redatto dagli amministratori uscenti, se non fosse che questi sono stati sostituiti dal 15 gennaio (nel nostro esempio) dai liquidatori. Questi ultimi non hanno alcuna competenza sul bilancio antecedente l'esercizio in cui è avvenuta la messa in liquidazione. La questione è affrontata dal documento Oic 5, secondo cui gli amministratori non possono eseguire un rendiconto del periodo antecedente la messa in liquidazione che comprenda anche l'intero esercizio precedente, quindi dovranno consegnare ai liquidatori la bozza di bilancio 2010 già redatta, e i liquidatori dovranno "chiudere", approvare cioè la bozza e farsi carico dell'approvazione del bilancio da parte dei soci.

Lo stato patrimoniale iniziale
In base al documento Oic 5, l'indicazione dei diversi criteri valutativi della fase di liquidazione non può avvenire alla chiusura del primo bilancio di liquidazione, (nel caso in esame, 31 dicembre 2010), bensì al momento in cui inizia la liquidazione. Si tratta di un mero stato patrimoniale iniziale in cui le poste dell'attivo e del passivo sono valutate con i criteri di realizzo ed estinzione, il tutto in contropartita del conto «rettifiche da liquidazione». Ciò rappresenta una frattura contabile nell'esercizio in cui avviene la liquidazione, per cui, fermo restando che viene approvato unitariamente l'intero esercizio 2010, questo sarà formato da due documenti separati: il rendiconto della gestione per la fase ante liquidazione e il bilancio del primo esercizio di liquidazione, al cui punto di partenza c'è lo stato patrimoniale iniziale.

Costi della liquidazione
Tra i motivi per cui è richiesta l'elaborazione dello stato patrimoniale iniziale di liquidazione c'è la necessita' da parte dei liquidatori di capire quale sia l'effettivo patrimonio della società (anche per richiedere versamenti ai soci qualora fosse necessario). È evidente che in questo contesto devono essere stimati i costi (e anche gli eventuali proventi) dell'intera procedura.

Per questo è richiesto l'inserimento, tra le poste dello stato patrimoniale iniziale, di un fondo per costi e oneri della procedura, in cui inserire tutti i costi prevedibili (compensi a professionisti e liquidatori, personale dipendente, affitti passivi e così via). Poichè si tratta di un mero conto patrimoniale, per ogni inserimento di un costo in contropartita non si avrà la movimentazione del conto economico, bensì del conto «rettifiche da liquidazione».

Se la parcella prevista per il liquidatore fosse ad esempio di 10mila euro, la scrittura contabile sarà: dare «rettifiche da liquidazione»; avere «fondo per oneri e costi della liquidazione».

Quando il costo maturerà, si avrà soltanto l'uso del fondo in contropartita di banca o cassa, mentre il conto economico sarà interessato solo per l'eventuale eccedenza del costo effettivo rispetto a quello stimato all'inizio della liquidazione.

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