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Questo articolo è stato pubblicato il 27 aprile 2011 alle ore 07:41.

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Rifiuti, il Testo unico Sistri azzera i decreti passatiRifiuti, il Testo unico Sistri azzera i decreti passati

Il Sistri si dota di un Testo unico. Dopo una lunga attesa e l'esame favorevole del Consiglio di Stato, infatti, è approdato alla Gazzetta Ufficiale di ieri 26 aprile il decreto ministeriale 18 febbraio 2011, n. 52 che riunifica in un solo testo tutti i cinque decreti finora emanati sul Sistri (Sistema informatico di tracciabilità dei rifiuti) e che, dal prossimo 11 maggio, data di entrata in vigore del decreto, "cessano di produrre effetti".

Tuttavia, restano salve le proroghe finora intervenute per l'avvio operativo del sistema (1° giugno 2011) e per la trasmissione dei dati di quanto prodotto e smaltito o recuperato nel 2010 e nel 2011 (rispettivamente, 30 aprile e 31 dicembre 2011 - articolo 12, commi 1 e 2, Dm 17 dicembre 2009 e circolare del ministero dell'Ambiente 2 marzo 2011). Inoltre, si conferma l'obbligo di tenuta di registri e formulari fino alla piena funzionalità del Sistri.

Il nuovo Dm Sistri non reca alcuna proroga in ordine alla data di effettivo avvio del sistema che, pertanto, ad oggi, resta fissata nel 1° giugno 2011.
Il nuovo regolamento chiarisce che le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero o di smaltimento e che sono produttori di rifiuti derivanti da tali attività devono iscriversi "anche" come produttori indipendentemente dal numero dei dipendenti.

Inoltre, il Dm sposta dal 31 gennaio al 30 aprile il termine per il pagamento dei contributi annuali che migliaia di imprese italiane devono versare al Sistri . Si tratta di un vero e proprio mutamento della disciplina di base; infatti, il 30 aprile è il nuovo termine per i versamenti da effettuare anche in futuro.

Per il 2011, si registra un disallineamento temporale tra il pagamento entro il 30 aprile e l'entrata in vigore dell'11 maggio. Tuttavia, le sanzioni decorreranno dal 1° giugno 2011 e quindi non riguardaeranno i pagamenti anche se effettuati entro il prossimo 31 maggio (termine del periodo transitorio).

Sotto il profilo sostanziale non si registrano importanti cambiamenti, tuttavia sono state fatte alcune modifiche che è opportuno sottolineare:

• i trasportatori in conto terzi (articolo 212, comma 5, Dlgs 152/2006) possono dotarsi del dispositivo Usb (la chiavetta) relativo alla sola sede legale oppure, in alternativa, di un'ulteriore chiavetta per ciascuna unità locale. In questo secondo caso, il contributo va versato per ogni unità locale dotata di chiavetta. Resta fermo l'obbligo di pagare il contributo annuale e di dotarsi di una chiavetta per ogni veicolo a motore adibito al trasporto di rifiuti;

• la non necessità di accesso al Sistri da parte del trasportatore almeno due ore prima della movimentazione, per i rifiuti pericolosi, viene confermata per la microraccolta ed estesa alle attività di raccolta dei rifiuti prodotti da attività di manutenzione, purché i rifiuti siano trasportati direttamente all'impianto di recupero o smaltimento da parte del soggetto che ha effettuato la manutenzione. Resta fermo l'obbligo per il trasportatore di compilare la scheda Sistri Area movimentazione prima della movimentazione medesima;

• per il trasporto marittimo dei rifiuti, l'armatore o il noleggiatore che effettuano il trasporto possono delegare gli adempimenti Sistri al raccomandatario marittimo di cui alla legge 135/77. In tal caso, il raccomandatario consegna al comandante della nave la copia compilata della scheda Sistri - Area movimentazione. All'arrivo, il comandante consegna la copia della scheda al raccomandatario rappresentante l'armatore o il noleggiatore presso il porto di destino;

• i produttori di rifiuti pericolosi non inquadrati in un'organizzazione di ente o di impresa adempiono all'obbligo di tenuta del registro di carico e scarico attraverso la conservazione, in ordine cronologico, delle copie della scheda Sistri Area movimentazione, relative ai rifiuti prodotti.
Restano soggetti al registro di carico e scarico i produttori di rifiuti non pericolosi non obbligati ad iscriversi al Sistri.

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